L’Antitrust condanna la CIIP e la GAIA per pratica commerciale scorretta
Il 10 novembre 2010 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato il comportamento di CIIP e GAIA, due società che gestiscono il servizio idrico integrato in alcune località delle Marche e della Toscana.
L’Antitrust ha contestato l’addebito nelle bollette della quota della tariffa relativa alla depurazione delle acque, anche in assenza di impianti di depurazione funzionanti.
Si ricorda al riguardo che, nell’ottobre del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme che prevedevano il pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti quando il servizio di depurazione non esiste oppure è temporaneamente inattivo e, a maggior ragione, nei casi in cui l’utente ha un proprio impianto di depurazione: la tariffa infatti deve considerarsi il corrispettivo di un servizio reso. In base a tale sentenza i gestori devono provvedere anche alla restituzione delle somme non dovute, a meno che tali somme siano prescritte [1].
Le due società hanno però continuato a richiedere il pagamento di tale tariffa dopo la sentenza della Corte, nonostante i reclami avanzati da numerosi utenti, in attesa di poter disporre del quadro aggiornato della situazione degli impianti idrici.
L’Agcm ha ritenuto contrario alla diligenza il comportamento delle due società che non hanno adeguato tempestivamente le mappe sullo stato dei servizi fognari, pur in presenza di obblighi specifici previsti dalle rispettive convenzioni e dalla normativa in vigore, e hanno colpevolmente ritardato l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale anche in casi in cui disponevano di informazioni adeguate (la società GAIA, in particolare, ha previsto che la maggioranza degli utenti otterrà l’esenzione solo nel primo o secondo trimestre del 2011): fatto ancora più grave, se si considera che le due società operano in una situazione di monopolio locale e perciò gli utenti sono praticamente impossibilitati a resistere di fronte alle ingiunzioni di pagamento, pena l’interruzione del servizio.
In conclusione, l’Agcm ha applicato una sanzione di 40.000 euro alla CIIP e di 60.000 euro alla GAIA [2].
Il Tar del Lazio, esaminando il ricorso della società Gaia, ha confermato il giudizio dell’Antitrust sul carattere scorretto ed aggressivo della pratica commerciale della società, riducendo peraltro la sanzione a 30.000 euro considerando in particolare, i danni contenuti subiti dagli utenti, i ricavi ridotti della società e la durata limitata della pratica stessa[3].
30 novembre 2010 (aggiornamento del 28 dicembre 2011)
[1] Cfr. la sentenza n. 335 del 15.10.2008, la legge n. 36 del 1994 (art. 14, comma 1) e il decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 155, comma 1). Nel 2009 è stata poi approvata una norma, molto criticabile, che prevede il versamento del corrispettivo anche nel caso in cui sia stato affidato l’incarico di progettazione o di adeguamento delle rete alla normativa europea sulla depurazione delle acque (legge n. 13/2009).
[2] Vedi i procedimenti PS3184 – provvedimento n. 21794 e PS5804 – provvedimento n. 21796, entrambi pubblicati sul Bollettino dell’Agcm n. 44/2010.
[3] Sentenza n. 10238 del 2011.