Ostacoli al diritto di recesso e mancata attuazione di decisioni dei Corecom

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L’Autorità garante delle comunicazioni sanziona TeleTu-Vodafone e Telecom

 

Nella giornata di ieri, l’Autorità garante delle comunicazioni ha dato notizia sul suo sito dei provvedimenti adottati nei confronti di due gestori telefonici.

Il primo caso riguarda il mancato seguito da parte di TeleTu ad una richiesta di recesso effettuata da un utente con le modalità previste dalla legge. La società non solo non ha dato corso a tale richiesta, se non a distanza di 6 mesi dalla raccomandata A/R, ma ha continuato ad mettere fatture. L’AGCom ha ritenuto infondate le motivazioni di ordine tecnico avanzate da TeleTu per giustificare tale inadempimento, in quanto la disciplina vigente prevede espressamente che l’operatore, in caso di recesso, deve procedere “senza indugio” all’interruzione della procedura di attivazione o migrazione e che non può essere addebitato alcun importo per le prestazioni eventualmente fornite a decorrere dalla data di efficacia del recesso stesso. In conclusione, l’Autorità ha deliberato una sanzione di 58.000 euro 1.

Il secondo caso concerne la mancata attuazione da parte di Telecom di due delibere del Corecom Sicilia; l’Autorità non ha ritenuto valide le ragioni addotte dalla società per giustificare il forte ritardo sulla riattivazione del servizio adsl e garantire così il sollecito rientro in Telecom chiesto dai consumatori interessati. Di conseguenza,  l’AGCom ha deliberato una sanzione di 10.329 euro 2.

20 dicembre 2012



1 Vedi la delibera 563/12/CONS.
2 Vedi la delibera 589/12/CONS.