L’Antitrust sanziona la società con una multa di 250.000 euro per pratica commerciale scorretta
Il 14 febbraio 2012 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato le segnalazioni di tanti consumatori i quali lamentavano di aver inviato, tra il 2010 ed il 2011, regolare lettera raccomandata A/R per comunicare la propria volontà di recedere dal contratto o da un singolo servizio di TeleTu, continuando però a ricevere fatture e solleciti di pagamento, anche tramite società di recupero crediti.
L’Antitrust ha contestato la carenza delle informazioni per l’esercizio del diritto di recesso attraverso i canali solitamente utilizzati dai clienti (internet, call center etc.), ed i comportamenti ostruzionistici nella gestione delle richieste di recesso. Moltissime pratiche sono state “lavorate” ben oltre i 30 giorni normalmente previsti e tante altre si sono interrotte perché “incomplete”, utilizzando anche la possibile confusione degli utenti tra interruzione pura e semplice del servizio e migrazione ad altro operatore.
Nonostante l’elevato numero dei reclami e la consapevolezza del fenomeno, TeleTu non ha adottato misure per contrastare questi ritardi ingiustificati; anzi, la società ha svolto nel frattempo attività di retention per “convincere” gli utenti a non lasciare TeleTu. L’Agcm ha contestato anche la farraginosità delle procedure: per disdire l’erogazione di un singolo servizio, i clienti devono contattare prima il customer care della società per richiedere l’apposito modulo da inviare con raccomandata all’indirizzo indicato (rappresentato dalla casella postale di una società incaricata di gestire tale processo) senza avere la disponibilità immediata di tale modulo.
In conclusione, l’Antitrust, dopo aver giudicato inadeguati gli impegni presentati da TeleTu, ha deliberato una sanzione di 220.000 euro, aumentata a 250.000 euro a causa di precedenti violazioni del codice del consumo da parte della stessa società 1.
Sul tema degli ostacoli al diritto di recesso da parte dei gestori telefonici vedi il recente caso Fastweb ; per approfondire i diritti di recesso/disdetta nei contratti con gli operatori televisivi leggi questa scheda .
5 marzo 2012