Il Consiglio di Stato si pronuncia in modo definitivo su questo caso
Sul sito di Assoutenti ci siamo interessati più volte delle “offerte di lavoro ingannevoli”, analizzando le pronunce dell’Antitrust e dei giudici amministrativi volte a contrastare le pratiche scorrette in questo campo (leggi la scheda generale e la sintesi dei casi più recenti, quelli di Mediaone Italia e New Line Diffusion ). Una recente sentenza del Consiglio di stato ci dà l’occasione di affrontare di nuovo tale problematica.
Nel 2008 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato la campagna pubblicitaria portata avanti tra il 2007 ed il 2008 da Education scuola e lavoro, società con sede a Torino,attraverso inserzioni su un settimanale locale riguardanti corsi di formazione professionale, con successivo inserimento lavorativo o in stage presso aziende accreditate. I messaggi enfatizzavano le possibilità di immediato inserimento lavorativo “Garanzia dei risultati – Si occupa personalmente dell’inserimento lavorativo degli allievi anche dopo aver terminato il lavoro – Chi sceglie Scuola & Lavoro ha la certezza di ricevere una formazione superiore e concrete opportunità di lavoro… 99% promossi, 96,7% inseriti”. L’istruttoria condotta dall’Agcm ha evidenziato che in realtà vi erano “discrete” possibilità di inserimento solo al termine di alcuni corsi (in particolare quelli alberghieri, per parrucchiera e di assistente per l’infanzia) per i quali, come ammesso dalla stessa società “le richieste di personale (erano) di gran lunga superiori ai numeri degli allievi e quindi tali da soddisfare tutte le esigenze”. Per gli altri corsi (barista, cameriere, cuoco etc), privati e società avevano prevalentemente inoltrato richieste generiche di personale (nella forma perlopiù di stage o attività formativa) e solo qualcuna parlava di eventuale assunzione con contratto a tempo determinato. Per queste ragioni, l’Antitrust ha irrogato una sanzione di 60.000 euro 1.
27 ottobre 2012