Sintesi degli aspetti più rilevanti del provvedimento n. 23788 del 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
Il nuovo testo riunifica i due regolamenti oggi esistenti (pratiche commerciali e pubblicità ingannevole e comparativa illecita) includendo anche le clausole vessatorie: art. 2 Il presente regolamento si applica ai procedimenti dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, nonché di clausole vessatorie.
Pubblicità ingannevole e altre pratiche scorrette
Recepimento della nozione di microimprese di cui all’art. 18 bis del codice del consumo: in base all’art. 1, lett g) si intendono per “microimprese” “le entità, società o associazioni che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice del Consumo, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”;
Soggetti abilitati a richiedere intervento: si ribadisce la dizione dell’attuale regolamento che consente al singolo consumatore o all’associazione dei consumatori di dare avvio al procedimento con una dizione “che abbia interesse” più ampia rispetto a quella di altri regolamenti, come quello recente dell’Aeeg, che invece condizionano la partecipazione delle associazioni ad un “interesse diretto, immediato e attuale”. In quest’ambito, sono ricomprese anche le microimprese. Analoga impostazione anche per le richieste di accesso agli atti e partecipazione al procedimento.
Recepimento della nozione di clausole vessatorie: in base all’art. 1, lett h) si intendono per “clausole vessatorie” “le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari di cui all’articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo”.
Precisazione ulteriore delle caratteristiche della segnalazione. Sono definiti gli elementi indispensabili per poter prendere in esame le segnalazioni(peraltro già presenti nel modulo di segnalazione standard) anche a pena di irricevibilità (vediart. 4).
Precisazione dei casi di archiviazione.Tale aspetto in precedenza non era espressamente disciplinato. Vedi l’art. 5e in particolare: lett. d) archiviazione ad esito dell’avvenuta rimozione da parte del professionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion), di cui all’art. 4, comma 5. Dell’esito di tale intervento, che verrà comunicato al professionista, l’Autorità può dare notizia utilizzando adeguante modalità informative; lett. e) archiviazione per manifesta inidoneità del messaggio pubblicitario o della pratica a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale è diretta, anche in ragione della dimensione minima della diffusione di un messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica (de minimis); lett. f) non luogo a provvedere per sporadiche richieste di intervento relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le priorità di intervento dell’Autorità, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Eventuale pubblicità ad avvio procedimento. In base all’art. 6 , co. 2 “il responsabile del procedimento comunica l’avvio dell’istruttoria alle Parti e ne informa gli altri soggetti interessati che abbiano presentato richiesta di intervento ai sensi dell’art. 4. In ragione del numero delle richieste di intervento, questa comunicazione può essere attuata anche tramite avviso pubblicato sul Bollettino dell’Autorità, informato il Collegio. Il Collegio può anche autorizzare la diffusione di un comunicato stampa o di un avviso sul sito internet istituzionale”.
impegni: viene esteso da 30 a 45 giorni il termine di presentazione ed è predisposto un modulo ad hoc (art. 9)
Clausole vessatorie nuovo titolo III
Caratteristiche. La tutela di fronte all’Antitrust si affianca a quella tradizionale di fronte al giudice ordinario ma non è esattamente simmetrica. Prevede anche la possibilità di interpello.
Istruttoria. E’ previsto un termine ordinario di 150 giorni per la chiusura dell’istruttoria, salvo proroga. E’ riaffermata la partecipazione al procedimento da parte delle associazioni dei consumatori. E’ prevista la richiesta di parere alle altre Autorità di settore per le materie di rispettiva competenza.