Nuova sanzione alla H3G

914

L’Antitrust considera scorrette le modalità con le quali la società ha modificato i piani tariffari dei propri clienti: ma l'azienda reitera tale condotta

 

Il 2 marzo 2011 l’Autorità garante della concorrenza ha preso in esame le modifiche dei piani tariffari attuate dalla H3G a partire dal dicembre del 2007, dopo aver informato con un sms i propri clienti dell’esistenza di tali variazioni e della possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni 1.

Le nuove condizioni generali (riportate sul sito internet della società) prevedono che H3G possa applicare tariffe meno vantaggiose in caso di superamento di uno dei seguenti limiti massimi di traffico:

        il traffico (voce o SMS) mensile complessivo verso un singolo operatore, non H3G, deve essere inferiore al 60% del traffico totale uscente;

        il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese deve essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel mese;

        il volume complessivo di traffico (voce o SMS) mensile verso il complesso degli operatori non H3G deve essere inferiore all’80% del traffico totale uscente;

        il traffico (voce o SMS) mensile complessivo effettuato e/o ricevuto in roaming nazionale deve essere inferiore al 70% del traffico totale uscente e/o entrante.

Secondo l’Antitrust l’utente non può controllare in maniera facile ed efficace l’andamento dei propri consumi ed il superamento delle soglie (ad esempio, è impossibile riconoscere dal numero telefonico gli utenti diversi da H3G, perché il numero telefonico rimane lo stesso anche quando si migra da un operatore all’altro); le sole informazioni al riguardo sono quelle disponibili sul sito della società che però fornisce solo dati aggregati, relativi ad un momento successivo alla fruizione del servizio. L’Agcm ha considerato perciò scorretto il comportamento della società, perché le nuovi limitazioni al traffico sono complesse e possono facilmente indurre in errore il consumatore. Né sono valide le argomentazioni della H3G, che afferma di aver applicato le tariffe meno vantaggiose solo ai clienti con livelli di traffico del tutto anomali: infatti le nuove condizioni contrattuali sono potenzialmente lesive per tutti gli utenti H3G. 

In conclusione, l’Agcm ha applicato una sanzione di 150.000 euro, tenendo conto anche di precedenti violazioni del codice del consumo da parte della H3G per la scarsa chiarezza dei piani tariffari ( clicca qui oppure  qua ), gli ostacoli posti al passaggio ad altro operatore (leggi qua ) o il mancato rimborso del credito residuo di alcune carte telefoniche (guarda questa scheda ).

 

Il 16 giugno 2012 l’Antitrust ha deliberato un’ulteriore sanzione di 30.000 euro perché la H3G ha reiterato tale pratica scorretta; in particolare, il piano tariffario 3 Power 10 prevede l’applicazione di tariffe più elevate in caso di superamento di certe soglie mensili di traffico, difficilmente controllabili dagli utenti. E lo stesso meccanismo è applicato per l’abbonamento Top. Solo in data 14 maggio 2012 la H3G ha eliminato qualsiasi variazione del piano tariffario 2.

 

21 marzo 2011 (aggiornamento del 25 giugno 2012)



1 Cfr. il procedimento PS4455 – provvedimento 22169, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 9/2011.
2 Vedi il procedimento IP144 – provvedimento 23633, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 23/2012.