NEWS – Sintesi della manovra finanziaria

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Le più importanti misure di interesse dei consumatori contenute nella legge n. 122 del 2010 (decreto legge n. 78 del 2010)

 

Art. 4, commi 1 e 2 (modalità di pagamento e rimborso dei tributi)

Al fine di facilitare i pagamenti e i rimborsi dei tributi da parte dei soggetti pubblici, verso cittadini e utenti, il Ministero dell’economia realizzerà un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, ivi inclusa la tessera sanitaria. Il gestore del servizio sarà selezionato sulla base di requisiti qualitativi (fissati con provvedimento ministeriale) e del livello di servizio offerto ai cittadini.

Art. 11, commi 7-16: (disposizioni in materia farmaceutica e sanitaria)

– l’Agenzia del farmaco individua, fra i medicinali a carico della spesa ospedaliera, quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati attraverso le farmacie;

– dal 2011, l’Agenzia del farmaco fisserà un prezzo massimo di rimborso per i medicinali equivalenti, a parità di confezione, principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica, modalità di rilascio e unità posologiche. La vendita, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto del prezzo di rimborso, comporterà la corresponsione della differenza di prezzo da parte dell’assistito;

– dal 1° giugno al 31 dicembre 2010, il prezzo al pubblico dei farmaci equivalenti è ridotto del 12,5%, ad eccezione dei farmaci originariamente coperti da brevetto o prodotti su licenza derivante da brevetto e dei farmaci per i quali il prezzo in vigore non sia superiore a quello praticato al 31 dicembre 2009;

– l’indennità integrativa speciale per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni non è rivalutata al tasso di inflazione;

– in occasione del rinnovo delle tessere sanitarie in scadenza, esse saranno progressivamente sostituite con le nuove tessere sanitarie-Carta nazionale dei servizi;

– il Ministero dell’economia curerà l’estensione dell’utilizzo delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche, in sostituzione legale della prescrizione in formato cartaceo.

 

Art. 14, comma 14 (addizionale per passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma)

Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria del Comune di Roma, è istituita un’addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma, fino a un massimo di 1 euro per passeggero.

Art. 14, comma 33 (tariffa igiene ambientale)

Si ribadisce che la natura della TIA non è tributaria (in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238 del 2009) e che pertanto è soggetta ad IVA.

Art. 15, commi 1 e 2 (pedaggio su autostrade e raccordi gestiti dall’ANAS)

E’ introdotto un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta dell’ANAS, calcolato in relazione ai costi di investimento e manutenzione straordinaria, nonché ai costi di gestione. In prima applicazione, il pedaggio è pari a 1 euro per le classi A e B (veicoli leggeri) e a 2 euro per le classi 3, 4 e 5 (veicoli pesanti). Le maggiorazioni non dovranno comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.

 

Art. 15, comma 6 ter (concessioni di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico)

La proroga è di 5 anni. Per le concessioni ricadenti nel territorio di alcune Province, che siano conferite a società per azioni miste pubblico-private, partecipate in misura non inferiore al 30 e non superiore al 40% dalle suddette Province ovvero da società controllate dalle medesime, la proroga arriva a 12 anni. La disposizione riguarderebbe le Province di Como, Brescia, Sondrio, Verbania e Belluno. La disposizione è stata censurata in itinere dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in quanto restrittiva e distorsiva della concorrenza.

 

Art. 20, commi 1 e 2 (limitazioni ai pagamenti in contanti)

La soglia per il trasferimento di denaro contante, assegni circolari, bancari e postali (cioè l’apposizione della clausola di non trasferibilità) e per i libretti al portatore è abbassata a 5000 euro. Entro il 30 giugno 2011 devono essere ricondotti a tale soglia i libretti al portatore.

Art. 32, comma 1 (disposizioni sui fondi comuni di investimento)

I fondi comuni di investimento rispondono delle obbligazioni contratte per suo conto esclusivamente con il proprio patrimonio.

Art. 38, comma 8 (rateizzazione canone rai per soggetti con basso reddito)

Chi è titolare di pensione non superiore a 18 000 euro annui può chiedere all’ente previdenziale che la eroga l’addebito, sulla pensione medesima, del canone RAI, suddiviso in 11 rate da gennaio a novembre, senza interessi. La richiesta deve essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente.

Art. 45, comma 1 (energia da fonti rinnovabili)

I risparmi derivanti dalla risoluzione anticipata delle convenzioni c.d. “CIP 6”, previste dall’art. 30 della legge n. 99 del 2009 (volte ad incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili), non andranno più a riduzione della componente tariffaria delle bollette elettriche, ma a finanziare interventi per l’Università e la ricerca.

Art. 49, comma 4 bis (semplificazione inizio attività imprenditoriali)

Si prevede la sostituzione della DIA per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali con la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). L’interessato deve allo scopo presentare all’Amministrazione competente una semplice segnalazione, corredata da autocertificazioni ed eventuali asseverazioni di tecnici abilitati, nonché eventuali elaborati grafici e, contestualmente alla presentazione della documentazione, iniziare la relativa attività senza attendere il decorso dl periodo di 30 giorni per i controlli. L’autocertificazione è esclusa nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, degli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, alla giustizia, alle finanze, nonché nei casi imposti dalla normativa comunitaria. L’Amministrazione ha 60 giorni di tempo per verificare il possesso effettivo dei requisiti richiesti e adottare, ove essi manchino, un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, a meno che non sia possibile regolarizzarla.Trascorsi i 60 giorni, l’Amministrazione può intervenire esclusivamente in presenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e sempre che, anche in questi casi, non sia possibile regolarizzare l’attività.

Tale disposizione deve essere applicata anche dalle Regioni e dagli enti locali, in quanto definita dal comma 4 ter “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

 

Art. 54 ter (servizi di linea interregionali)

Si conferma, chiarendo la disposizione vigente (art. 11 del D.Lgs. n. 285 del 2005), che i servizi di linea interregionali di competenza statale non sono ammessi a compensazione o altra forma di contribuzione pubblica e, di conseguenza, stabilisce che essi non possono essere soggetti ad obblighi di servizio.