La separazione consensuale dei coniugi con negoziazione assistita

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L’art. 6 del D.L. 132/2014 convertito nella L. 162/2014 consente ora ai coniugi di separarsi consensualmente anche in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti senza recarsi in Tribunale ma con la sola assistenza di un avvocato per ciascuna parte.

In particolare, i coniugi conferiscono mandato ai propri legali chiedendo di svolgere l’incarico di assistenza nel corso della negoziazione propedeutica all’accordo separativo impegnandosi a cooperare tra loro con buona fede e lealtà.

In caso di raggiunto accordo di separazione consensuale gli avvocati che dichiarano che tale accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico provvedono a trasmettere copia dello stesso sottoscritto ed autenticato nelle firme al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il rilascio della nulla osta se non vi sono figli o per il rilascio della relativa autorizzazione in presenza di figli minorenni.

Un volta ottenuta l’autorizzazione un avvocato si impegna entro dieci giorni alla trasmissione dell’accordo e della relativa autorizzazione all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l’atto di matrimonio per l’annotazione della separazione consensuale.

Fonte:http://www.studiobrancaleoni.com/