Commento alle norme della legge n. 135 del 2012 che hanno istituito l’IVASS, attribuendo il ruolo di indirizzo e direzione strategica alla Banca d’Italia
L’ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – è l’Autorità indipendente che, fino ad ora, ha esercitato il controllo del mercato assicurativo, con la finalità di garantirne la stabilità, il buon funzionamento e la protezione dei consumatori.
L’esercizio dell’attività di vigilanza da parte dell’ISVAP ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati, all’informazione ed alla protezione dei consumatori. In tale ultimo ambito, in particolare, l’ISVAP assicura la trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e la corretta informazione dei consumatori, disciplinando l’informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere fornita al contraente, stabilendo le regole comportamentali che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione e verificandone il corretto adempimento.
L’ISVAP svolge le sue funzioni di vigilanza sul settore assicurativo attraverso l’esercizio di poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva nonché attraverso l’adozione delle norme regolamentari necessarie per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati.
Le risorse finanziarie che assicurano il funzionamento dell’Istituto, i cui bilanci sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, sono rappresentate principalmente dal contributo di vigilanza posto a carico degli stessi soggetti vigilati.
La legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha ora previsto, all’articolo 13, la soppressione dell’ISVAP e l’istituzione dell’IVASS – Istituto di vigilanza sulle assicurazioni – che succederà in tutte le funzioni, le competenze ed i poteri dell’ISVAP, operando sulla base dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria, contabile, di trasparenza ed economicità 1.
Il nuovo Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, i componenti dei suoi organi operano in piena autonomia ed indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici e privati.
L’elemento innovativo introdotto dalla legge n. 135 del 2012 è rappresentato dalla definizione degli organi del nuovo Istituto, costituiti da:
· Il Presidente, legale rappresentante dell’Istituto, che è il Direttore generale della Banca d’Italia;
· Il Consiglio, cui spettano funzioni di amministrazione generale, composto dal Presidente e da due consiglieri scelti sulla base di criteri di moralità, indipendenza e elevata qualificazione professionale, nominati con DPR previa delibera del Consiglio del Ministri, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
· Il Direttorio della Banca d’Italia 2, che ai soli fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all’IVASS in materia assicurativa, è integrato con i due consiglieri componenti il Consiglio dell’Istituto. Al Direttorio nella sua composizione integrata spetta l’attività di indirizzo e di direzione strategica dell’Istituto e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali di vigilanza.
Le norme prevedono, altresì, l’adozione di uno Statuto, destinato a disegnare il nuovo assetto organizzativo dell’Istituto, che dovrà inoltre stabilire criteri per l’ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Il piano di riassetto organizzativo dell’Istituto dovrà comunque realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell’ente soppresso. La contabilità del nuovo Istituto sarà verificata da revisori esterni così come previsto per la Banca d’Italia dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali.
Un ulteriore elemento di novità introdotto dalle disposizioni è rappresentato dalla possibilità per l’IVASS, nell’esercizio delle proprie funzioni, di avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d’Italia.
Il nuovo assetto dell’autorità di vigilanza sommariamente delineato prevede, quindi, uno stretto coinvolgimento della Banca d’Italia nell’IVASS, sia attraverso i suoi organi decisionali che a livello operativo.
Tale coinvolgimento, che risponde a raccomandazioni espresse dalla stessa Banca centrale europea (BCE), ha la finalità, esplicitata dalle stesse norme esaminate, di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso il più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. Con riguardo al sistema assicurativo, infatti, l’esperienza recente ha dimostrato come le imprese assicurative siano importanti per la stabilità finanziaria a livello sistemico a causa della loro dimensione e della loro interconnessione con il settore finanziario.
D’altro canto, come si legge nel parere espresso dalla stessa BCE sul riassetto del sistema di vigilanza sulle assicurazioni 3 le funzioni che i membri del Direttorio della Banca d’Italia eserciteranno all’interno dell’IVASS saranno condotte in modo pienamente compatibile con l’indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca d’Italia. Le norme prevedono, infatti, una separazione formale tra la Banca e l’IVASS, in riferimento alla distinta personalità giuridica assunta dall’Istituto; inoltre, l’IVASS continuerà ad essere finanziata per mezzo dei contributi dei soggetti vigilati, escludendosi qualsiasi impegno in termini di risorse umane e finanziarie da parte della Banca d’Italia. Inoltre, la BCE fa notare come il Direttorio della Banca d’Italia nella sua composizione integrata debba intendersi quale organo formalmente distinto dal Direttorio della Banca d’Italia.
Se le norme di riforma appaiono, pertanto, garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza istituzionale e finanziaria richiesti alla Banca d’Italia per lo svolgimento dei propri compiti ai sensi del Trattato e dello Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), occorre tuttavia osservare che la configurazione degli organi direttivi del nuovo Istituto appare notevolmente sbilanciata verso l’assolvimento della finalità di integrazione sinergica tra l’attività di vigilanza sul sistema assicurativo e l’attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario. Appaiono, infatti, restare quasi in secondo piano le funzioni istituzionali dell’IVASS, i cui contenuti in termini di specificità tecniche richiederebbero forse una maggior presenza di professionalità di settore negli organi direttivi.
30 settembre 2012