Ministro funzione pubblica, circolare n. 7 del 2012, sulla scadenza delle patenti di guida

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La circolare si applica a tutti i documenti di identità

La circolare ricorda che l'art. 7, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 dispone che per i documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo la sua entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

La disposizione, che non prevede alcuna deroga, si applica dunque a tutti i documenti di identità e di riconoscimento, comprese le patenti di guida AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria; non si applica invece alle patenti di categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito di giudizio reso dalla Commissione medica legale.