Continua l’azione del Garante per tutelare la privacy dei cittadini nei confronti dell’attività di telemarketing illegittima
Il sito del Garante per la tutela dei dati personali dà notizia dei recenti provvedimenti assunti nei confronti di diverse società nel quadro dell’azione volta a contrastare i fenomeni di telemarketing scorretto e delle offerte promozionali indesiderate.
Il primo provvedimento riguarda l’invio di comunicazioni promozionali indesiderate via e-mail alla società Scala Reale da parte di Primi sui motori s.p.a, che siè difesa asserendo di aver acquisito il nominativo da un soggetto terzo. L’Autorità ha comunque rilevato che chi acquisisce una banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario. Per tale motivi l’Autorità ha condannato La Primi sui motori ad una sanzione totale di 23.000 euro 1.
Analogo provvedimento e per le stesse motivazioni è stato emanato (ancora su una segnalazione di Scala Reale), nei confronti della Edizioni Associative s.r.l., intestataria dell'indirizzo di posta elettronica [email protected] dalla quale provenivano comunicazioni promozionali indesiderate via e-mail. In questo caso la sanzione è stata di 16.000 euro 2.
Un terzo provvedimento è stato emanato nei confronti della Enterprise Work s.r.l. sempre per invio di comunicazioni promozionali indesiderate a quattro numeri fax. L’Autorità ha irrogato una sanzione complessiva di 41.600 euro, tenuto conto anche di analoghe violazioni del codice della privacy da parte della stessa società3.
Una quarta vicenda riguarda la Smart s.n.c. cui è stato contestato l'invio via fax di un messaggio promozionale non richiesto presso uno studio professionale. L’Autorità ha rilevato che la società ha effettuato un trattamento di dati di un utente, nella sua qualità di libero professionista, senza acquisire il consenso al trattamento dei dati. Considerando che l’invio limitato ad una singola comunicazione rientra fra i casi di minor gravità, il Garante ha deliberato una multa di 8.000 euro 4.
In un quinto provvedimento preso nei confronti di Sky Italia, una ricorrente lamentava la ricezione di alcune comunicazioni a carattere promozionale alla propria utenza telefonica privata di rete mobile. Sky, nel corso dell’istruttoria, si è scusata per il ritardo nella risposta data alla ricorrente, dovuto ad un "disguido organizzativo" e ha dichiarato di avere provveduto a cancellare il suo numero telefonico dai propri elenchi e che l'interessata non verrà più contattata da Sky. La società non ha precisato però come sia entrata in possesso del nominativo e perciò il Garante ha dato ordine a Sky di fornire tali elementi entro 30 giorni 5.
Una sesta vicenda riguarda Enel Energia. Una ricorrente risultava intestataria di due contratti per la fornitura di energia elettrica e di gas sottoscritti con firma falsa. Solo nel corso del procedimento Enel dichiarava che a fronte del disconoscimento delle firme apposte al contratto ha annullato l'attivazione della fornitura di energia elettrica con conseguente rientro immediato della cliente al mercato di maggior tutela, mentre per la fornitura di gas non era possibile seguire la medesima procedura di ripristino, riconoscendole però uno sconto del 5%. Il Garante ha comunque ordinato ad Enel di comunicare alla ricorrente e all’Autorità l'origine dei dati personali che la riguardano, con particolare riferimento alle modalità tramite le quali si è addivenuti alla stipula dei contratti falsamente sottoscritti.
In altri casi, invece, il Garante, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dalle aziende, ha dichiarato il non luogo a provvedere avendo le società recepito, sia pure dopo l’avvio del procedimento, l'opposizione al trattamento dei dati relativi agli utenti che avevano lamentato l’invio di comunicazioni indesiderate 6.
6 Vedi i provvedimenti nn. 57 (Vodafone), 84 (Patronato Inac di Teramo) e 173 (Audium Italia), tutti del 2013.