Massima chiarezza sui prezzi indicati nei messaggi pubblicitari: un caso di pratica scorretta della Peugeot

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Il Tar conferma la sanzione deliberata dall’Antitrust nel 2009

 

Nel 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato alcuni spot televisivi trasmessi nel 2008 dalla Peugeot. Questi spot, della durata di circa 30 secondi, davano particolare evidenza al prezzo scontato, mentre le informazioni sulle limitazioni dell’offerta (durata della promozione, oneri per il finanziamento, necessità di acquistare vetture in stock etc) erano visualizzabili alla fine del messaggio, per pochi secondi e con caratteri molto piccoli.

Secondo l’Agcm risultava oggettivamente impossibile, per qualsiasi consumatore, la lettura delle condizioni generali dell’offerta promozionale e quindi impediva la percezione del potenziale acquirente sulle caratteristiche reali dell’offerta pubblicizzata.

L’Agcm ha perciò sanzionato la Peugeot con una multa di 180.000 euro, che tiene conto sia di precedenti violazioni del codice del consumo da parte della stessa società sia delle perdite registrate nel precedente esercizio finanziario 1.

Il Tar del Lazio ha confermato il giudizio dell’Agcm 2. Secondo i giudici amministrativi risulta scorretta la scelta di enfatizzare un prezzo base senza la contestuale indicazione (con caratteri grafici e durata analoga) delle altre componenti dell’offerta. Ciò vale in generale per tutti i messaggi pubblicitari molto articolati, nei quali il prezzo finale ed effettivo del servizio non è quello enfatizzato nel claim principale, ma a tale prezzo si devono aggiungere ulteriori voci.

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, l’obbligo di chiarezza e di completezza informativa deve essere osservato dall’operatore sin dal primo contatto pubblicitario, che deve mettere a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per una immediata percezione dell’offerta economica: l'esistenza di eventuali fonti informative ulteriori non fanno venir meno l’ingannevolezza del messaggio.

25 luglio 2011



1 Cfr. il procedimento PS1517 – provvedimento n. 19758 del 2009.
2 Vedi sentenza della prima sezione n. 6563 del 2011.