Mancata disdetta dell’assicurazione auto: il caso Ina – Assitalia

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Un caso di pratica scorretta sanzionato dall’Antitrust

 

L’8 giugno 2011 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato le segnalazioni di numerosi clienti di Ina-Assitalia, i quali lamentavano il mancato ricevimento della lettera di disdetta dell’assicurazione, entro 30 giorni dalla scadenza, e del documento di attestazione dello stato di rischio (con relativa indicazione della classe di merito, del numero dei sinistri accertati etc), in contrasto con quanto previsto dalla legge: tale documento deve essere presentato tra l’altro al momento della eventuale stipula del contratto con una diversa compagnia di assicurazione.

Nel corso del procedimento, l’Agcm ha verificato che il servizio di consegna di tali comunicazioni è affidato in prima battuta a Postel, cui Ina-Assitalia invia la documentazione in formato elettronico, ai fini della successiva trasmissione a Poste Italiane, che effettua la consegna materiale ai destinatari.

Ina-Assitalia non è stata in grado di provare l’effettiva consegna delle comunicazioni in questione. E l’Antitrust ha contestato, da un lato, l’assenza di un sistema di monitoraggio e controllo sull’effettiva consegna delle disdette ai clienti interessati, nonostante gli uffici dell’Ina avessero ricevuto segnalazioni di tali disfunzioni. Dall’altro, l’Autorità rileva che tale condotta ha posto un numero elevato di clienti (in particolare delle regioni Campania, Puglia e Calabria) in una situazione di obiettiva difficoltà, perché ha impedito loro di effettuare una comparazione, in tempi utili, delle offerte alternative da parte di altre compagnie assicurative: essi sono venuti a conoscenza della disdetta solo in agenzia, al momento del rinnovo della polizza (constatando peraltro un significativo aumento delle tariffe).  

L’Agcm ha applicato una sanzione di 450.000 euro, che tiene conto sia delle dimensioni dell’Ina (uno dei principali operatori nel settore assicurativo), sia della diffusione della pratica, sia delle precedenti violazioni del codice del consumo da parte della stessa compagnia 1.   

27 giugno 2011



1 Vedi procedimento PS6633 – provvedimento n. 22500 del 2011, pubblicato nel bollettino n. 23 del 2011.