Nuove regole dell’Aeeg per i reclami
La Deliberazione 18 aprile 2013 162/2013/e/com apporta integrazioni e modifiche al Regolamento per lo svolgimento da parte dello Sportello per il consumatore delle attività relative al trattamento dei reclami in materia energetica.
Il regolamento riguarda sia i reclami presentati dai consumatori finali sia i cd. prosumers ovvero i piccoli produttori con impianti fino a 10 MW che sono anche clienti finali.
La Deliberazione è anche il frutto delle attività di un gruppo di lavoro e di vari incontri tecnici per l’efficientamento del Servizio conciliazione clienti energia, con la partecipazione di rappresentanti delle Associazioni dei clienti domestici designati dal Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU), di rappresentanti delle Associazioni dei clienti non domestici e di rappresentanti delle Associazioni degli operatori, che ha iniziato ad operare a luglio 2012.
Le modifiche più importanti sono ispirate al principio della alternatività delle procedure seguite per la composizione delle liti e in conseguenza di tale principio è stabilito che il reclamo è inammissibile quando per la controversia oggetto del reclamo, in alternativa:
a) è pendente, o è già stato definito, un procedimento giustiziale o giurisdizionale;
b) è pendente, o è stata già definita, una procedura di conciliazione presso il Servizio conciliazione clienti energia;
c) è pendente, o è stata già definita, una diversa procedura alternativa di risoluzione della controversia, anche volontaria e paritetica, ovvero la controversia è stata definita mediante tale procedura, indipendentemente dall’esito.
Il provvedimento stabilisce anche i casi in cui questa inammissibilità non opera e quelli in cui il reclamo è improcedibile. Sono altresì ridefiniti alcuni termini temporali interni al procedimento per assicurarne la speditezza.