legge comunitaria per il 2008
Art. 22: modifica alcune disposizioni del Codice del consumo, stabilendo che Autorità competente per la tutela dei consumatori è il Ministero dello sviluppo economico per i servizi turistici, le clausole abusive nei contratti dei consumatori, le garanzie di vendita dei beni di consumo, il credito al consumo, il commercio elettronico, i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza, la multiproprietà. Sono fatte salve le competenze attribuite ad Autorità indipendenti e quelle in materia di servizi bancari e finanziari e di sistemi di pagamento.
La disposizione prevede altresì che, per lo svolgimento dei propri compiti, il Ministero può avvalersi delle Camere di commercio e della Guardia di finanza; può definire forme di collaborazione con altre PA; può avvalersi delle associazioni dei consumatori; con riferimento all’art. 17 del Cod. cons. (controllo sulla conformità dei prezzi esposti alla disciplina legislativa sulle indicazioni che essi devono recare) e all’art. 22 del D Lgs 114/1998 (competenze dei Comuni in materia di repressione di illeciti amministrativi nel settore del commercio), può avvalersi anche dei Comuni.
Sono previste sanzioni a carico dei soggetti che rifiutano, omettono o ritardano la fornitura delle informazioni e documenti richiesti ovvero ne forniscano di non veritieri.