Legge n. 35 del 2012 (conversione del decreto legge n. 5 del 2012): semplificazioni amministrative e sviluppo

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Sintesi delle disposizioni di maggior interesse dei consumatori, nel testo finale

 

Art. 1. Stabilisce che ogni PA nomini un dirigente di vertice cui attribuire il potere di sostituirsi al responsabile del procedimento che non concluda il medesimo nel termine previsto. In tal caso, il privato può rivolgersi a tale dirigente affinché, entro un termine pari alla metà di quello previsto originariamente, esso concluda il procedimento.
 
Art. 3. Prevede che il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati dalle amministrazioni statali, con riferimento a ciascuna amministrazione. Quando gli oneri introdotti risultano superiori a quelli eliminati, per ciascuna amministrazione il Governo adotta, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione, uno o più regolamenti per la riduzione degli oneri. E’ prevista inoltre l’adozione di un programma pluriennale di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, sia statali che regionali, cui dare attuazione con appositi regolamenti. Analogo programma sarà predisposto con riferimento alla riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori per imprese e cittadini.
 
Art. 4. Stabilisce che i verbali delle commissioni mediche per l’accertamento delle invalidità civili riportano anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere altri benefici, quali il contrassegno invalidi, la riduzione IVA per l’acquisto di veicoli adattati alla disabilità, l’esenzione dal bollo, ecc. Con successivo decreto del ministero della salute dovranno essere stabiliti nuovi termini di validità degli attestati di esenzione alla spesa sanitaria per le diverse patologie, al fine di ridurre gli adempimenti delle persone affette da patologie croniche e invalidanti.
 
Art. 5. Stabilisce che le dichiarazioni anagrafiche relative a cambi di residenza o abitazione, nonché mutamenti nella composizione della famiglia devono essere rese o inviate entro venti giorni dal mutamento avvenuto. L’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni successivi, effettua, previa comunicazione al Comune di provenienza (in caso di cambio di residenza), le iscrizioni anagrafiche richieste, con effetti dalla data di dichiarazione. Se, entro i 45 giorni successivi, non è comunicato il motivo che osti all’accoglimento della dichiarazione di nuova residenza, si considera quanto dichiarato conforme alla situazione di fatto.
Tali nuove norme entrano in vigore dopo l’adozione di un regolamento governativo, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
 
Artt. 6 bis e 6 ter. Dettano disposizioni per agevolare il pagamento dell’imposta di bollo e di altri pagamenti alla pubblica amministrazione per via telematica.
 
Art. 7. I documenti di identità e di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza prevista per il documento.
 
Art. 8. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi nelle PA centrali sono inviate esclusivamente per via telematica e sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con tale disposizione. Le Regioni adeguano a tale disposizione i propri ordinamenti.
 
Art. 9. La conformità degli impianti termici è attestata da una dichiarazione unica, da conservarsi, con la relativa documentazione, presso la sede dell’interessato, con obbligo di comunicazione al Comune per la certificazione di agibilità e l’allacciamento di gas, energia elettrica o acqua.
 
Art. 10. Fermo restando l’autonoma trasferibilità dei posti auto costruiti nella misura obbligatoria dalla “legge Tognoli” (1 mq ogni 10 mc) e l’immodificabilità della destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati dai proprietari nel sottosuolo o al piano terreno, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, può essere trasferita, anche in deroga al titolo edilizio e ai successivi atti convenzionali, a condizione che il parcheggio sia destinato a pertinenza di altra unità immobiliare nello stesso Comune. Non possono invece essere ceduti separatamente dall’immobile di cui sono pertinenza i parcheggi costruiti in base a piani urbani di parcheggi (PUP), salva diversa decisione del Comune.
 
Art. 11. Stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge (e non più dal 19 gennaio 2013, come era prima previsto), la verifica biennale dei requisiti per la guida, ivi compresa la guida di veicoli per i quali non è richiesta la patente, per gli ultraottantenni, potrà essere eseguita anche dalle ASL, dai medici militari o ad essi equiparati dalla legge (quindi, non dal c.d. “medico di famiglia”). A decorrere dal 2012, inoltre, il c.d. “bollino blu” per i gas di scarico dei veicoli è eseguito esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica.
 
Art. 40. Abolisce l’obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione.
 
Art. 46. Precisa che le norme vigenti in materia di soppressione e riduzione dei componenti degli organi collegiali non si applicano al CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), fatti salvi i risparmi già conseguiti ed il carattere gratuito di tali incarichi.
 
Artt. 47 – 47 sexies. E’ istituita una cabina di regia presso il Ministero dello sviluppo economico per coordinare le iniziative volte a promuovere lo sviluppo di domanda ed offerta di servizi digitali innovativi, con particolare riferimento ai settori della mobilità, del risparmio energetico, della sanità, dell’istruzione, della sicurezza e dei servizi sociali.
 
Art. 48. Stabilisce che le iscrizioni all’Università sono effettuate esclusivamente in via telematica.
 
Art. 60. Disciplina per la terza volta la c.d. “social card”. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministro del lavoro stabilisce i criteri per avviare una sperimentazione, della durata massima di 12 mesi, nei Comuni con oltre 250.000 abitanti, per uno stanziamento di 50 milioni di euro.