Legge n. 3 del 27 gennaio 2012: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

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 Sintesi delle disposizioni riguardanti la procedura per la composizione di crisi da sovraindebitamento

 Gli articoli da 6 a 20 della legge disciplinano la nuova procedura per la composizione di crisi da sovraindebitamento.

Il debitore può concludere, a domanda, un accordo con i creditori, nei casi in cui sussista una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni..

Il debitore può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, di cui appresso, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che prevede i termini, le modalità (anche di liquidazione dei beni ovvero di cessione di redditi futuri) e le eventuali garanzie di soddisfazione dei debiti. L’accordo deve comunque assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso. Il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione e la distribuzione del ricavato ai creditori.

Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più soggetti terzi che acconsentano al conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per concludere l’accordo.

La proposta di accordo indica eventuali limitazioni poste al debitore nell’accesso al credito, nell’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici a credito, nella sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Il piano può prevedere una moratoria fino ad  un  anno  per  il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente  le seguenti condizioni:

    a) il piano  risulti  idoneo  ad  assicurare  il  pagamento  alla scadenza del nuovo termine;

    b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal Giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;

    c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

La proposta del debitore è ammissibile quando:

a)      il debitore non è assoggettabile alle procedure concorsuali (che, altrimenti, prevalgono);

b)      il debitore non ha già fatto ricorso, nei tre anni precedenti, ad una procedura per crisi da sovraindebitamento.

La proposta è depositata presso il Tribunale dove il debitore ha la residenza o la sede principale.

Il Giudice dispone idonea pubblicità della proposta.

Il Giudice, se non vi sono atti o iniziative in frode ai creditori, dispone che, per non oltre 120 giorni, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni nei confronti del debitore che ha presentato proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo anteriormente alla proposta. La sospensione non opera, tuttavia, nei confronti di titolari di crediti impignorabili (ad esempio: crediti alimentari, salari, ecc.).

I creditori fanno pervenire dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, eventualmente modificata.

Per essere efficace, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 70 per cento dei crediti.

L’accordo è:

a)      revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti di natura tributaria e previdenziale;

b)      annullato dal Tribunale su istanza di ciascun creditore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo o simulato attività inesistenti. Non è ammessa altra azione di annullamento.

Se  il  proponente  non  adempie  regolarmente  agli   obblighi derivanti  dall'accordo,  se  le  garanzie   promesse   non   vengono costituite o se l'esecuzione  dell'accordo  diviene  impossibile  per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore  puo'  chiedere al Tribunale la risoluzione dello stesso.

Gli enti pubblici possono costituire organismi di composizione delle crisi. Tali organismi sono iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia che, entro novanta giorni dalla data del decreto legge, con regolamento ne determina i requisiti.

Sono iscritti a semplice domanda gli organismi di mediazione costituiti presso le Camere di commercio, il Segretariato sociale presso le Regioni, gli ordini degli avvocati, commercialisti e notai.

Per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e nel rispetto delle norme in materia di privacy, gli organismi, previa autorizzazione del Giudice, possono accedere all’anagrafe tributaria, ai SIC, alle centrali rischi  e alle altre banche dati pubbliche.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è  punito  con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

    a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il  passivo ovvero sottrae o dissimula una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

    b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione della  crisi  di  cui  al  presente  capo,   produce   documentazione contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

    c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo  il  regolare  pagamento  dei creditori estranei;

    d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della  procedura,  aggrava  la  sua posizione debitoria;

    e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

Il componente dell'organismo di  composizione  della  crisi  che rende false attestazioni in  ordine  all'esito  della  votazione  dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero  in ordine alla veridicità dei dati contenuti in  tale  proposta  o  nei documenti ad essa allegati ovvero in  ordine  alla  fattibilità  del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è  punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a  50.000 euro. La stessa pena si  applica  al  componente dell'organismo di composizione  della  crisi  che  cagiona  danno  ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto del suo ufficio.