Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori (confrontato con testo iniziale del decreto legge)
Attività economiche
Art. 1: ripete, in parte, l’art. 34 del decreto c.d. “Salva Italia” (clicca qui ), integrandolo. In particolare, si aggiunge a quell’articolo:
a. il divieto di prevedere limiti numerici alle attività economiche (come già previsto dall’art. 31 del decreto c.d. “Salva Italia” per gli esercizi commerciali) e restrizioni non proporzionate alle finalità pubbliche perseguite; le limitazioni cadono con l’adozione dei regolamenti di cui alla lett. b;
b. l’autorizzazione al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2012, previa approvazione da parte delle Camere di una relazione governativa che specifichi periodi e ambiti di intervento, regolamenti relativi alle singole attività per le quali permangono atti di autorizzazione all’esercizio delle medesime, i requisiti per svolgerle e i poteri di controllo su di esse, previo parere dell’Antitrust;
c. l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo delle attività “specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente”, dei servizi finanziari e dell’autotrasporto non di linea di cose (quello di persone era già stato escluso dall’art. 34 del decreto c.d. “Salva Italia”); non figurano più escluse, invece, le professioni.
Art. 4: prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri raccoglie le segnalazioni delle Autorità indipendenti relative a restrizioni della concorrenza e del mercato per predisporre le iniziative anche normative, nonché per l’esercizio dei poteri sostitutivi per mancato rispetto della normativa comunitaria, ai sensi dell’art. 120 Cost.
Art. 39: gli edicolanti possono vendere qualunque altro prodotto, nel rispetto della relativa disciplina; essi possono praticare sconti sulla merce venduta.
La ingiustificata mancata fornitura ovvero la fornitura ingiustificata, in eccesso o per difetto, rispetto alla domanda del distributore, costituiscono pratica commerciale sleale.
Tutela dei consumatori
Art. 2: istituisce le sezioni specializzate in materia di impresa, alle quali attribuisce, fra le altre, le controversie in materia antitrust.
Art. 5: prevede una ulteriore sede di accertamento delle clausole vessatorie, di natura amministrativa, oltre quella giurisdizionale prevista dall’art. 37 del Codice del consumo.
L’Autorità Antitrust, sentite le associazioni di categoria e le Camere di commercio, è competente ad accertare, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui alle norme successive, la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche mediante pubblicazione per estratto su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori, a cura e spese dell’operatore.
Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori; l’Autorità si pronuncia entro 120 giorni. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall’Autorità. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
Art. 6: apporta modifiche alla “class action” del Codice del consumo. La prima modifica riguarda l’individuazione dell’ambito della tutela attuabile attraverso l’azione di classe. In luogo del requisito dell’identità del diritto viene previsto quello della omogeneità e si prevede che l’azione tuteli non solo tali diritti omogenei, ma anche gli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Infine, si precisa che la norma tutela non solo i consumatori di prodotti, ma anche gli utenti di servizi.
Art. 7: estende l’applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali e pubblicità ingannevole, di cui al Codice del consumo, alle “microimprese”, con ciò intentendosi entità, società o associazioni con meno di dieci occupati e con fatturato o bilancio annuo che non supera i due milioni di euro, a prescindere dalla loro forma giuridica.
Art. 8: agisce sul contenuto delle Carte dei servizi, stabilendo che le Carte, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura.
Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti.
Professioni
Art. 9: l’articolo prevede, anzitutto, l’abolizione di tutte le tariffe relative ad attività svolte da appartenenti ad ordini professionali.
Il compenso richiesto deve essere pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento dell’incarico; al cliente è fornito un preventivo di massima, onnicomprensivo.
Nel caso di liquidazione giudiziale del compenso, il giudice fa riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante.
Le tariffe pre-vigenti valgono, ai fini giudiziali, fino all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale e comunque al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Art. 9 bis: con riferimento all’art. 10 della legge di stabilità per il 2012, che ammetteva le società fra professionisti, precisa che il numero e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni. norma aggiunta in sede di conversione del decreto.
Art. 12: incrementa di 500 il numero dei posti notarili e aumenta il numero di giorni di presenza obbligatoria del notaio in sede (almeno tre giorni a settimana e uno ogni quindici per ciascun Comune fuori sede rientranti nel territorio di competenza).
Farmacie
Art. 11: fissa in 3.300 abitanti il “quorum” di popolazione previsto per l’apertura di una farmacia (in luogo dei 5.000 e 4.000 abitanti attualmente previsti per l’apertura di una farmacia, rispettivamente in centri fino a 12.500 abitanti e in centri con un numero di abitanti superiore a tale entità), prevedendo, altresì, che un’ eccedenza di popolazione superiore al 50 per cento del parametro consente l’apertura di una ulteriore farmacia. il testo originario recava un “quorum” di 3000 abitanti.
L’articolo prevede la possibilità che le Regioni (in aggiunta al criterio della popolazione), sentite le ASL e gli ordini dei farmacisti territorialmente competenti, possano istituire, entro il limite del 5 per cento di tutte le sedi (limite aggiunto in sede di conversione) nuove farmacie in luoghi che ricevono un alto flusso giornaliero di persone: aeroporti civili a traffico internazionale, stazioni ferroviarie e marittime, aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri il testo originario recava 200 metri; possono essere altresì autorizzate farmacie nei centri commerciali e grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
Per consentire l’effettivo accesso dei giovani farmacisti (con non più di 40 anni di età) alla gestione delle nuove sedi farmaceutiche, si pone una nuova regola, che consente che essi possano concorrere per la gestione associata delle farmacie, sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno al fine di conseguire l’assegnazione. In tal caso la farmacia dovrà peraltro essere gestita in modo associato su basi paritarie, per un periodo di 10 anni, e la quota di ciascuno non potrà essere ceduta (salvi i casi di premorienza e sopravvenuta incapacità), dovendo in caso contrario la sede essere messa nuovamente a concorso.
Inoltre, si pone una misura ulteriore per il potenziamento del servizio farmaceutico a vantaggio dei consumatori, prevedendo che le farmacie possano svolgere la propria attività anche in orari diversi da quelli obbligatori, e praticare sconti su tutti i farmaci e prodotti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata comunicazione alla clientela.
Nelle Regioni in cui, entro cinque mesi dalla conversione del decreto, non fossero banditi i concorsi, vi provvede il Governo esercitando il potere sostitutivo.
Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.
Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salva richiesta di quest’ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente abbia prezzo più basso, ovvero a fornire, in caso diverso, quello avente il prezzo più basso.
Si estende ai Comuni con meno di 12.500 abitanti la facoltà di vendere i farmaci di fascia “C” negli esercizi commerciali.
Negli esercizi commerciali il farmacista può vendere farmaci veterinari (esclusi farmaci contenenti oppiacei, barbiturici, ecc.); essi possono essere autorizzati a fare preparazioni galeniche che non richiedono prescrizione medica.
Energia e distribuzione di carburanti
Art. 13: come spiega la relazione illustrativa, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina trimestralmente l’offerta economica di riferimento che le imprese di vendita sono obbligate a fornire ai clienti più vulnerabili che non abbiano ancora scelto il mercato libero.
Tale indicizzazione segue un paniere di greggi che in buona parte riproduce i sistemi di indicizzazione presenti nei contratti degli importatori, e che a loro volta vengono utilizzati nelle cessioni di gas alle imprese di vendita al dettaglio.
Di fatto tale meccanismo stacca attualmente il prezzo del gas in Italia dal mercato europeo, dove i prezzi spot stanno scendendo per il calo della domanda e per la sempre maggiore presenza di contratti di più breve termine e di forniture di GNL. Inoltre nel sistema di indicizzazione non viene considerato che circa il 10% della produzione nazionale di gas non è soggetto a tali variazioni di prezzo di acquisto all’estero.
La modifica di tale sistema, con un ingresso dei prezzi di riferimento dei mercati europei, fino all’avvenuto avvio del mercato del gas, conseguente a quanto disposto dall’art. 15 del decreto stesso, contribuirebbe a ridurre il prezzo del gas nel 2012.
Art. 15: stabilisce che entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, nel testo originario del decreto, è disposta la separazione proprietaria della SNAM gas dall’ENI. Essa assicura la piena terzietà di SNAM di trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione dalla maggiore impresa del settore, nonché dalle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas ed elettricità.
Art. 17: prevede che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.
A decorrere dal 30 giugno 2012, eventuali clausole contrattuali che prevedono per i suddetti gestori forme di esclusiva negli approvvigionamenti cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nell’anno precedente.
Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, e anche di tabacchi negli impianti con superficie superiore a 500 mq 1500 mq, nel testo originario del decreto;
la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.
Art. 18: prevede che, ove presenti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
Art. 19: stabilisce che, entro sei mesi dalla data della conversione in legge del decreto, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione relativa alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano.
In tale decreto si prevederà che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest’ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
Con il decreto si prevederanno, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
Art. 21: come esplicita la relazione illustrativa, la norma conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico, al fine contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture.
Art. 22: al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e del gas, il Sistema informatico integrato, istituito presso l’Acquirente Unico, è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia in modo da favorire la trasparenza informativa e l’accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
Servizi pubblici locali
Art. 25: apporta talune modifiche alla disciplina post referendum.
Innanzitutto, esso stabilisce il criterio degli ambiti ottimali, comunque non inferiori, di norma, alla dimensione del territorio provinciale, come principio organizzativo generale in materia di servizi pubblici locali, a tutela della concorrenza e dell’ambiente. Sono ammesse, motivatamente, dimensioni diverse, stabilite dalle Regioni.
I finanziamenti a qualunque titolo concessi a valere su risorse statali, sono attribuiti prioritariamente alle gestioni affidate con gara ovvero a quelle che l’Autorità di regolazione competente abbia certificato l’efficienza gestionale.
La valutazione della realizzabilità di una gestione concorrenziale, necessaria per poter procedere ad affidamenti “in house” in caso di esito negativo della valutazione, è subordinata alla previa individuazione del contenuto specifico degli obblighi di servizio “pubblico e universale”.
L’attribuzione di diritti di esclusiva e la realizzabilità di affidamento simultaneo di più servizi, per i Comuni con più di 10.000 abitanti, è sottoposta al parere obbligatorio, ma non vincolante, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La soglia sotto la quale è sempre consentito l’affidamento “in house” è abbassata da 900 mila a 200 mila euro.
Gli affidamenti “in house” non conformi alla nuova disciplina, che non riguardano società miste o quotate in borsa, che dovevano cessare al 31 marzo 2012, cessano al 31 dicembre 2012. Tuttavia, in deroga, l'affidamento per la gestione «in house» puo' avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale. In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni.
Le altre gestioni non conformi cessano alla data del 31 marzo 2013 (anziché del 30 giugno 2012).
Il trasporto ferroviario regionale viene fatto rientrare nella normativa generale in materia di affidamenti dei servizi pubblici locali. Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità alla disciplina comunitaria. Tali affidamenti, pertanto, non sono più prorogabili per altri sei anni, come in precedenza disposto per legge.
I bandi di gara devono prevedere l’impegno del gestore a conseguire, nell’arco temporale dell’affidamento, economie di gestione, e prevedere, come elementi di valutazione dell’offerta, la misura delle suddette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe.
I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessarie per definire i bandi di gara.
Banche
Art. 27: prevede che entro il 1° giugno 2012 siano definite le regole, da applicarsi entro i tre mesi successivi, per assicurare una riduzione delle commissioni per le transazioni effettuate con carte di pagamento, correlandole ai costi effettivi; in caso di mancata definizione entro il suddetto termine, provvede il Ministro dell’economia, sentite la banca d’Italia e l’Antitrust.
Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità dell’apertura e della gestione dei conti di pagamento per i pensionati con trattamento pensionistico fino a 1.500 euro mensili norma aggiunta in sede di conversione.
Art. 27 bis: stabilisce la nullità delle clausole dei contratti bancari che prevedono commissioni per le linee di credito, anche in caso di sconfinamentonorma aggiunta in sede di conversione.
Art. 27 ter: precisa che la cancellazione d’ufficio delle ipoteche si applica in tutti i casi di estinzione previsti dall’art. 2878 del cod. civ. norma aggiunta in sede di conversione.
Art. 27 quinquies: prevede che la surrogazione nel mutuo debba avvenire entro dieci e non più entro trenta giorni dalla richiesta e che, in caso di ritardo imputabile al finanziatore originario, esso debba corrispondere al cliente un risarcimento pari all’1 per cento del valore del finanziamento e non più del debito residuo (norma aggiunta in sede di conversione).
Art. 28: le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili all’erogazione del finanziamento; il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza più conveniente, senza che il soggetto che eroga il finanziamento possa per ciò variare l’offerta ultimo periodo aggiunto in sede di conversione.
Assicurazioni
Art. 29: nell’ambito del sistema di risarcimento diretto del danno subito dal conducente non responsabile, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.
In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte leparti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento. Comma soppresso in sede di conversione del decreto.
Art. 31: al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni assicurativi cartacei, essi saranno progressivamente sostituiti con contrassegni elettronici o telematici, controllabili anche attraverso i dispositivi di controllo del traffico e delle violazioni del Codice della strada.
Art. 32: stabilisce che le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe.
Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, individuati dal Ministero dei trasporti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe. Sono altresì a carico delle assicurazioni i costi per la disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità del dispositivoIn corsivo, le modificazioni apportate in sede di conversione del decreto.
Le lesioni di lieve entità, non suscettibili di accertamento clinico strumentale, non potranno dare luogo a risarcimento per danno biologico permanente; il danno alla persona di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale (norma aggiunta in sede di conversione del decreto).
Per le classi di massimo sconto, a condizioni soggettive e oggettive di parità, devono essere praticate dalle compagnie identiche tariffe (norma aggiunta in sede di conversione del decreto)
Art. 34: prescrive che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramoassicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sonotenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui sopra è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.
Il mancato adempimento dell’obbligo comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente in una misura non inferiore a euro 1.000 e fino ad ero 10.000, raddoppiabili in caso di particolare gravità o ripetizione dell’illecito nel testo originario, la sanzione prevista era compresa fra euro 50.000 ed euro 100.000.
Art. 34 bis: stabilisce che le variazioni in diminuzione dei premi assicurativi per i veicoli, previste dai contratti al verificarsi o meno di sinistri o a clausole di franchigia, si applicano automaticamente, a pena di una sanzione, irrogata dall’ISVAP, compresa fra 1000 e 50000 euro (norma aggiunta in sede di conversione del decreto).
Art. 34 ter: obbliga le compagnie di assicurazione a risarcire il danno da furto o incendio di autoveicolo indipendentemente dalla richiesta del certificato di chiusa inchiesta, salvo il caso di danneggiamento fraudolento ai sensi dell’art. 642 cod. pen. (norma aggiunta in sede di conversione del decreto).
Trasporti
Art. 36: è istituita l’Autorità di regolazione dei trasporti, il cui Collegio, composto di tre membri, è costituito entro il 31 maggio 2012. I membri durano in carica sette anni e non sono confermabili il testo originario del decreto prevedeva che entro tre mesi dalla conversione del decreto, il Governo avrebbe presentato un disegno di legge per la creazione di una Autorità indipendente per i trasporti; nel frattempo, all’AEEG, sarebbero state attribuite le funzioni della nuova Autorità.
L’Autorità in particolare provvede:
– a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie, alle infrastrutture e alle reti autostradali (fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali), ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
– a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri: il periodo è stato soppresso in sede di conversione del decreto leggetenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
– a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati: parole soppresse in sede di conversione del decreto individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta parole aggiunte in sede di conversione del decreto;
– a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
– a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l’Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all’impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, per l’acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
– con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a promuovere, per ognuna delle concessioni in essere, il passaggio ad analoga metodologia di price cap al termine del primo quinquennio di efficacia dell’ultimo atto convenzionale, garantendo la sostenibilità del Piano economico finanziario e l’equilibrio economico del gestore: periodo soppresso in sede di conversione del decreto; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione e per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
– a svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza del settore aeroportuale norma aggiunta in sede di conversione del decreto;
– con particolare riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, a definire le tariffe di pedaggio e i criteri di assegnazione delle tratte; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura;
– con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare il testo originario recava la dicitura: “ad adeguare” i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
I Comuni e le Regioni provvedono ad adeguare il servizio nel rispetto dei seguenti principi norma aggiunta in sede di conversione del decreto:
– l’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, è disposto con concorso anche in deroga alla programmazione numerica, ove mancante o ritenuta insufficiente, con destinazione dei proventi derivanti dalla concessione delle nuove licenze a coloro che siano già titolari di licenza è soppressa la previsione che consentiva di attribuire nuove licenze a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto;
b) consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente; soppresso in sede di conversione del decreto;
c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part- time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno; soppresso in sede di conversione del decreto;
d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati; soppresso in sede di conversione del decreto;
– consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
– consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori;
– consentire lo svolgimento di servizi integrativi, quale il taxi collettivonorma aggiunta in sede di conversione del decreto;
– consentire, sulla base di accordi fra i Sindaci dei Comuni interessati, lo svolgimento del servizio di taxi anche al di fuori del Comune che ha rilasciato la licenza norma aggiunta in sede di conversione del decreto.
L’Autorità per i trasporti punisce le violazioni con una sanzione compresa fra 2.500 e 150 milioni di euro, i cui proventi affluiscono ad un Fondo di finanziamento per iniziative a vantaggio degli utenti dei servizi di trasporto norma aggiunta in sede di conversione.
E’ conseguentemente soppresso l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Art. 37: l’Autorità di cui sopra definisce gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L’Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l’efficienza della separazione tra il soggetto che gestisce l’infrastruttura e quello che gestisce i trasporti ferroviari, anche in relazione alle esperienze di altri Stati membri della UE, e riferisce al Governo e al Parlamento.
Diritti aeroportuali
Artt. 71-80. E’ istituita una Autorità di vigilanza e regolazione della tariffazione; nelle more della sua costituzione, i compiti sono affidati all’ENAC.
I diritti devono essere applicati in modo non discriminatorio nei confronti degli utenti dell’aeroporto.
I sistemi di tariffazione devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell’ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all’incentivazione degli investimenti correlati all’innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi.
L’ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell’estensione dei servizi e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
IMU
Art. 56: i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.
Poste italiane
Art. 86: alla scadenza della convenzione in corso, Poste italiane non avrà più l’esclusiva per la gestione dei pagamenti dovuti per le pratiche automobilistiche e servizi connessi e si farà luogo a gara europea. Ove si ritenga che non si possa fare utilmente ricorso alla gara, occorrerà una relazione motivata, sottoposta a parere obbligatorio dell’Autorità antitrust.