Legge n. 228 del 24 dicembre 2012: legge di stabilità per il 2013

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 Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori

Giustizia. E’ prevista una forma di sanzione per i riscorsi dichiarati inammissibili, assoggettati ad un ulteriore contributo. E’ esteso progressivamente l’utilizzo da parte delle cancellerie del mezzo telematico anche per le comunicazioni e le notificazioni ed il deposito obbligatorio per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti, modificando le norme di cui al DL 179 del 2012. Sono aumentati i contributi previsti per i ricorsi civili e amministrativi  (art. 1, commi 17-19 e 25-29).

Pneumatici. Soppressa la norma, introdotta dal DL 179 del 2012, sulla possibilità di rendere obbligatorio l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali (art. 1, comma 223)

Concessioni demaniali. La legge proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni riguardanti il demanio lacuale e fluviale ed i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto; con riferimento alla finalità delle concessioni, si prevede l’estensione delle proroghe alle concessioni aventi finalità sportive  (art. 1, comma 547)

Fondo trasporto pubblico locale (art. 1, comma 301). E’ istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario  dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto  ordinario.  Il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul  gasolio  per  autotrazione  e  sulla  benzina, la cui misura è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, in  misura  tale  da  assicurare,  per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse che erano destinate allo stesso scopo attraverso varie altre fonti di copertura. La norma definisce anche le modalità ed i criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle risorse del fondo tra varie le Regioni, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata. Questi criteri devono tenere conto del rapporto tra  ricavi da traffico e costi dei servizi salvaguardando  le  esigenze   della mobilità nei territori anche con  differenziazione  dei  servizi. 

Le  regioni  e  gli  enti  locali, entro 4 mesi,  devono adottare, a pena di non poter accedere alle risorse del fondo, un piano di riprogrammazione dei servizi e della loro gestione, mediante  un'offerta  di  servizio  più  idonea, più efficiente ed economica, tendendo al progressivo incremento del rapporto tra ricavi da  traffico e costi operativi, anche con la progressiva riduzione dei servizi  offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e quantitativo dei servizi a domanda elevata. Inoltre devono adeguare i livelli occupazionali e prevedere  idonei  strumenti  di  monitoraggio  e  di verifica. In particolare le regioni devono rimodulare  i  servizi  a  domanda debole e sostituire le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione  al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da  traffico  e  costi del  servizio, con quelle più idonee a garantire il servizio  nel  rispetto dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.  Dal  2013,  le  aziende  di  trasporto pubblico  locale  e  le  aziende  esercenti  servizi  ferroviari   di interesse regionale e locale devono trasmettere all'Osservatorio i dati  economici e trasportistici, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per  la  verifica dell'andamento del settore. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di  servizio  non possono  essere  erogati  alle  aziende  di  trasporto   pubblico   e ferroviario che  non  trasmettono  tali  dati.

Infine sono stabilite,  per l'ipotesi di perdurante squilibrio economico:

    a) le modalità di redazione del piano  di  riprogrammazione  dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di  commissari ad acta;

    b) la  decadenza  dei  direttori  generali  degli  enti  e  delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

    c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e  dei   relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina  di  commissari  ad acta.