Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (c.d. decreto crescita 2): le norme in materia di trasporti

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Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori

L’art. 34-octies disciplina l’affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, prevedendone l’affidamento con gara. La norma riguarda sia i servizi in concessione alle FS che quelli gestiti da altre imprese, tranne i servizi temporanei e provvisori. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, entro il 30 giugno 2013, il servizio in bacini territoriali non inferiori alle province e non superiori all’ambito regionale, organizzati in modo tale da risultare “ottimali” cioè tali da massimizzare l’efficienza e realizzare l’integrazione con i servizi minimi , tenendo conto dell'integrazione tra le reti di trasporto, del pendolarismo scolastico e lavorativo, della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali e delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano nel termine indicato il Governo può esercitare il potere sostitutivo.
Dal 31 dicembre 2013 i servizi devono essere affidati con procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi comunitari e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, con riferimento in particolare ai principi di economicità, trasparenza, imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le regioni e gli enti locali devono definire gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio dei costi standard tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità.
Infine la legge determina la destinazione che le regioni e le province autonome devono attribuire alle economie di gara eventualmente realizzate, tutti improntati al miglioramento quantitativo e qualitativi dei servizio di trasporto regionale e locale automobilistico e alla loro economicità.
La ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale avverrà per l’anno in corso sulla base della spesa storica e stabilisce che il Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, sia utilizzato anche per la prosecuzione, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, degli interventi di potenziamento del trasporto marittimo di passeggeri nello Stretto di Messina. La legge avvia un riesame della sostenibilità del piano economico e finanziario della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, sulla sostenibilità del finanziamento da parte di soggetti pubblici e avvia anche una selezione delle migliori offerte da parte di finanziatori privati. La mancata approvazione di un progetto definitivo da parte del CIPE di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione.
 
Per l’analisi delle altre disposizioni del provvedimento leggi la scheda generale