Legge n. 214 del 2011 (conversione del decreto legge n. 201 del 2011) – cd "salva Italia"

1089

Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori, nel testo pubblicato in gazzetta ufficiale

 

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del decreto legge n. 201 del 2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
 
Spese di ristrutturazione edilizia. L’articolo 4 introduce a regime la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (finora in regime di proroga annuale) sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione opera in dieci anni, senza possibilità di rateazione abbreviata.
Esso proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (55%), mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicherà la detrazione del 36% come modificata.
 
Revisione dell’ISEE. L’articolo 5 prevede che entro il 31 maggio 2012, con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sarà effettuata una revisione dell’ISEE, al fine di dare maggiore rilevanza alla consistenza patrimoniale della famiglia e di ricomprendervi anche la percezione delle somme esenti. Dal 1° gennaio 2013, saranno individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze assistenziali che non saranno riconosciute oltre la nuova soglia.
 
Banche e servizi bancari. L’art. 6 bis prevede che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico dei clienti, una commissione onnicomprensiva non superiore allo 0,5% per trimestre per la somma messa a disposizione del cliente, e un tasso debitore sulle somme prelevate. Clausole difformi sono nulle.
L’articolo 36 pone il divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e nonché ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. Qualora non facciano l’opzione, decadono da tutte le cariche.
L’articolo 36 bis prevede che è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.
 
Utilizzo contante. L’articolo 12 riduce da 2.500 a 1.000 euro la soglia a partire dalla quale non è consentito l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Viene prorogato dal 30 settembre 2011 al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti. Si impone, infine, alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l’utilizzo di strumenti telematici; non potranno eseguirsi pagamenti di alcun genere (compensi e pensioni comprese) oltre i 1.000 euro.
Ministero delle finanze e ABI concorderanno l’introduzione di conti correnti a livelli di costi sostenibili, compresa una tipologia che prevede assenza di spese per la clientela svantaggiata, che non pagherà comunque imposta di bollo. Tale tipologia comprende anche una carta di debito gratuita.
La commissione interbancaria a carico degli esercenti servizi di pagamento non può superare l’1,5%.
 
Revisione imposte sulla casa. L’articolo 13, anticipa al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), prevedendone un periodo di applicazione sperimentale per un triennio (2012-2014). Il presupposto dell’imposta è costituito dal possesso di immobili che viene ora a ricomprendere anche l’abitazione principale.
L’aliquota di base è pari allo 0,76% del valore catastale, che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,3%; l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale, che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%.
Dall’imposta dovuta si detraggono 200 euro annui. Per gli anni 2012 e 2013 ? la franchigia è aumentata di 50 euro per ciascun figlio residente nell’unità immobiliare, al di sotto dei 26 anni di età, fino a un massimo di 400 euro di maggiorazione. I Comuni possono elevare l’importo della detrazione, fatto salvo l’equilibrio di bilancio, ma in tal caso non possono stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per gli immobili tenuti a disposizione.
Viene inoltre disposta la rivalutazione delle rendite catastali, a partire da una rivalutazione del 55% per i negozi, con aliquote crescenti, fino a una rivalutazione del 160% per le abitazioni (tranne le A/10).
 
Nuova imposta comunale. L’articolo 14 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui Servizi (ReS), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. L’imposta è pagata da chi detiene l’immobile a qualsiasi titolo, purché per almeno sei mesi all’anno. Una quota è calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e una quota in rapporto alla quantità e qualità medie di rifiuti prodotti, con riferimento al tipo di uso dell’immobile. Alla tariffa si applica una maggiorazione per metro quadrato dello 0,3% a copertura dei costi indivisibili dei Comuni, aumentabile fino allo 0,4% e graduabile a seconda della tipologia di immobile e della zona in cui è ubicato.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa ordinaria. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e i Comuni possono deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. I Comuni possono ridurre del 30% il tributo in taluni casi, fra i quali quello di abitazione con unico occupante.
Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio, che causi pericolo o danno alle persone o all’ambiente, riconosciuto dall’autorità sanitaria.
I Comuni possono introdurre un vero e proprio corrispettivo, adottando sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti NdR: in tal modo, il decreto conferma quanto già opinato dalla Corte costituzionale, che le attuali tariffe rifiuti hanno natura tributaria e non di corrispettivo e, conseguentemente, dovrebbero essere esenti da IVA.
 
Carburanti. L’articolo 15 aumenta la misura delle accise sui carburanti.
 
Modifica iva. L’articolo 18 aumenta le aliquote IVA del 10 e 21% di 2 punti (al 12 e 23%), dal 1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2013, e di un ulteriore 0,5% dal 1 gennaio 2014 e sostituisce con tali misure gli effetti dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che aveva previsto la riduzione del 5% nel 2012 e del 20% a decorrere dal 2013 dei regimi fiscali di esenzione, esclusione e favore.
 
Imposte su strumenti finanziari. L’articolo 19 modifica la tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo una imposizione sulle comunicazioni relative a tali strumenti, pari allo 0,1% annuo per il 2012 e allo 0,15% dal 2013, calcolato sul valore di mercato o, in mancanza, su quello nominale o di rimborso, e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito, con esclusione dei fondi pensione e sanitari.
E’ stabilita l’esenzione dell’imposta annuale sui depositi e sui libretti postali di importo inferiore ai 5000 euro, calcolati sulla giacenza media annua.
 
Revisione enti pubblici, province, Autorithy e appalti. L’articolo 21 dispone la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS, a partire dal 1 gennaio 2012.
Esso prevede altresì la soppressione di vari enti, fra i quali l’ Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, l’Agenzia per la sicurezza nucleare, l’ Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale. Viene, infine, soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche. Il trasferimento delle risorse avviene entro il 6 marzo 2012.
I compiti dell’Autorità del settore postale sono attribuiti all’AGCom; i compiti di regolazione e di vigilanza relativi ai servizi idrici sono attribuiti all’AEEG.
L’articolo 23 prevede la riduzione dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti ed esclude la possibilità di conferma dei membri di tutte le Autorità alla cessazione del mandato. Precisa che in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
L’articolo stabilisce altresì che, per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2012, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi.
I commi da 8 a 13 intervengono sull’organizzazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) provvedendo, tra l’altro, a ridurne il numero dei componenti a 64, oltre al Presidente e al segretario generale.
I commi da 14 a 21 riformano il sistema delle Province. Ad esse sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni, secondo quanto sarà precisato con legge statale e leggi regionali, in base alle rispettive competenze costituzionali.
Organi delle Province sono il Presidente e il Consiglio. Si dispone la riduzione del numero dei consiglieri provinciali a un massimo di 10 e la loro elezione da parte dei Consigli comunali. Essi durano in carica 5 anni.
Il nuovo sistema deve essere disciplinato in dettaglio entro il 31 dicembre 2012.
Gli organi provinciali in scadenza nel 2012 non saranno rinnovati e saranno sostituiti da commissari ad acta fino al 31 marzo 2012; la riforma si applicherà, in seguito, alla scadenza naturale degli organi di ogni Provincia.
Il comma 22 stabilisce che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può dare luogo ad alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, ad esclusione delle circoscrizioni di decentramento comunale.
L’articolo 43, comma 5 prevede che le concessioni di costruzione e gestione o di sola gestione di strade e autostrade siano affidate previa gara pubblica con offerta economicamente più vantaggiosa o finanza di progetto.
 
Pensioni. L’articolo 24 contiene nuove disposizioni in materia pensionistica. Fra queste, rivede la norma della c.d. “manovra di agosto” nel senso che sulle pensioni si applica un contributo del 10% fra i 150000 e i 200000 euro e un contributo del 15% oltre i 200000 euro (mentre la precedente norma prevedeva un prelievo del 10% oltre i 150000 euro).
 
Vecchie lire. L’articolo 26 prevede la prescrizione a favore dell’erario delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire in circolazione e destina il relativo controvalore al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
 
Addizionale irpef. L’articolo 28 aumenta, a decorrere dall’anno di imposta 2011, l’addizionale regionale IRPEF destinata alla copertura del fabbisogno sanitario (dallo 0,9 all’1,23%), riducendo corrispondentemente la compartecipazione all’IVA con la stessa destinazione.
 
Ferrovie. L’articolo 30 prevede che le risorse del fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., già iscritte in bilancio, possano essere utilizzate, per l’anno 2011, per contribuire adassicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia nelle Regioni a statuto ordinario.
L’articolo incrementa di 800 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. A decorrere dal 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti di cui all’articolo 15.
L’articolo 47 autorizza la corresponsione a Trenitalia SpA delle somme previste per il 2011 per lo svolgimento degli obblighi di servizi pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico.
 
 
Liberalizzazioni. L’articolo 31 promuove la liberalizzazione delle attività commerciali, mettendo innanzitutto a regime la liberalizzazione dei giorni e degli orari di apertura degli esercizi commerciali, sopprimendo le vigenti limitazioni alle sole città turistiche e d’arte.
Viene inoltre sancita la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli che non siano determinati da esigenze della tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali NdR: la norma dovrebbe aver liberalizzato le edicole.
L’articolo 32 prevede la vendita dei farmaci di c.d. “fascia c”, non dotati di prescrizione medica obbligatoria, anche presso le parafarmacie e i corner della grande distribuzione, nei Comuni di almeno 12500 abitanti; l’Agenzia del farmaco, sentito il Ministero della salute, redigerà, entro 4 mesi, un elenco dei farmaci che possono essere venduti solo nelle farmacie; l’articolo prevede altresì l’applicazione della normativa prevista nei casi di pratica commerciale sleale verso le aziende farmaceutiche (produttrici o distributrici di farmaci) che discriminano nella svolgimento della loro attività tra farmacie e parafarmacie; la libertà di sconto su tutti i farmaci.
L’articolo 33 interviene sulla prevista delegificazione degli ordinamenti professionali per stabilire che, a prescindere dall’emanazione del regolamento attuativo, alla data del 13 agosto 2012 gli ordini devono conformare gli ordinamenti alle norme di riordino introdotte dal decreto legge recante la c.d. “manovra di agosto” e dalla legge di stabilità per il 2012. Inoltre, la disposizione richiede che la riforma degli ordinamenti professionali limiti a 18 mesi la durata massima del tirocinio.
L’articolo 34 promuove, anche per assicurare ai consumatori un livello minimo omogeneo di accessibilità ai beni e ai servizi, una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche in generale, escludendo le professioni, i taxi e il noleggio con conducente e i servizi finanziari e di comunicazione. La norma abroga immediatamente una vasta tipologia di restrizioni (ad esempio: distanze minime, prezzi minimi, obbligo di adottare una determinata forma giuridica, limitazioni ad aree geografiche, riserve a favore di determinate categorie).
La disposizione stabilisce inoltre che assensi, autorizzazioni e controlli preventivi per l’esercizio di attività economiche sono ammissibili solo per “esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario”, nonché “nel rispetto del principio di proporzionalità”.
L’Antitrust rende parere obbligatorio sui provvedimenti legislativi e regolamentari che introducono restrizioni, al fine di valutarne la conformità ai principi recati dall’articolo in esame.
Pone infine l’obbligo per le Regioni di adeguare le rispettive legislazioni ai principi e regole descritti.
L’articolo 35 amplia i poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato previsti conferendo all’Autorità anche la legittimazione ad agire nei confronti dei regolamenti, atti generali e provvedimenti emanati dalla P.A., che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, previo rilievo comunicato alla PA interessata, che ha 60 giorni per conformarsi al rilievo.
L’articolo 37 prevede che il Governo, mediante regolamenti, adotti, entro sei mesi dalla conversione in legge del decreto legge, misure per la completa liberalizzazione di tutti i servizi di trasporto.
I regolamenti devono individuare, fra le Autorità indipendenti esistenti, quella che svolga le funzioni di Autorità in materia di trasporti, compresi i trasportiriferiti alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti e le infrastrutture stradali e autostradali. Essa dovrà, fra l’altro: garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e reti di trasporto; i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico; stabilire le condizioni di qualità dei servizi connotati da obblighi di servizio pubblico; definire gli schemi di bandi gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva.
L’Autorità, fra l’altro: propone all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione e dei contratti, nei casi previsti dalla legge; svolge ispezioni; valuta i reclami e le segnalazioni degli utenti, singoli e associati, riferiti agli standard e alle tariffe sottoposte a regolazione; favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra esercenti e utenti; irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato dell’impresa sanzionata nei casi di inosservanza dei criteri per la definizione e aggiornamento di canoni, tariffe e pedaggi sottoposti a controllo amministrativo, di violazione della disciplina per l’accesso alle reti e infrastrutture, di inottemperanza agli ordini e misure disposte dall’Autorità.
L’articolo 40 reca norme per la riduzione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro. Fra queste, il comma 3 consente al lavoratore straniero lo svolgimento dell’attività lavorativa anche nelle more del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno, ove da questo richiesto all’atto della stipula del contratto di soggiorno e ove al lavoratore sia stata rilasciata la ricevuta dell’avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo.