Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori
Art. 2, comma 39 (facilitazioni per l'acquisto della casa)
La norma prevede che, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sarà un decreto interministeriale (Gioventù, Economia, Infrastrutture), d'intesa con le Regioni, a dettare i criteri per l'accesso al Fondo.
Art. 2, commi 200 e 201 (aeroporti)
In materia di anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli Ue ed extra Ue, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al primo periodo contrattuale, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, sono disposte anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli Ue ed extra Ue, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac. E' disposta la decadenza delle anticipazioni tariffarie sopra previste qualora i gestori aeroportuali, entro 18 mesi, non depositino la documentazione richiesta o non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.
Art. 2, comma 211 (traffico telefonico)
la norma modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003) in materia di prestazioni obbligatorie degli operatori, stabilendo che sino all'emanazione del decreto del ministro della Giustizia relativo ai costi di tali prestazioni, il rilascio di informazioni sul traffico telefonico è effettuato gratuitamente, mentre per le diverse prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il Dm 26 aprile 2001.
26 marzo 2010