Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per gli utenti
Responsabilità degli operatori sanitari (art. 3). Le disposizioni codificano innanzitutto un principio già affermato nella giurisprudenza, in base al quale l’operatore sanitario è esclusa la responsabilità penale per i casi di colpa lieve, a condizione che, nello svolgimento dell'attività, il soggetto si sia attenuto alle linee guida e alle buone accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale; al tempo stesso viene fatta salva la responsabilità civile, prevedendo che nella determinazione della misura del risarcimento del danno, il giudice tenga debitamente conto dell'eventuale conformità dell'operato alle linee guida e buone pratiche. Sono inoltre stabiliti i parametri per la valutazione del risarcimento del c.d. danno biologico (cioè la lesione dell’integrità psico-fisica in sé e per sé, indipendentemente dalle conseguenze che tale violazione abbia causato sull'attitudine a produrre reddito.
Giochi e scommesse. Si prevede l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo anche alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, da effettuarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012 (art. 5).
Per contrastare la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, in aggiunta a quelle già previste dalla legislazione vigente 1 si prevede (art. 7):
– il divieto di installare nei pubblici esercizi apparecchiature per giochi a distanza on line;
– il divieto dal 1° gennaio 2013 dei messaggi pubblicitari prima e durante le trasmissioni televisive, radiofoniche e rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori nonché i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, in presenza di uno dei seguenti elementi: incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; presenza di minori; assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e di note informative sulle probabilità di vincita, pubblicate sul sito istituzionale dell’AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), su quelli dei singoli concessionari dei giochi, nonché presso i punti di raccolta dei giochi. In caso di violazione dei suddetti divieti è prevista la sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro per il committente del messaggio pubblicitario e per il proprietario del mezzo di comunicazione:
– l’obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita) sulle schedine e tagliandi dei giochi e sugli apparecchi di gioco, nelle aree e nelle sale con videoterminali, nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, nei siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. E’ prevista la sanzione amministrativa di 50.000 euro nei confronti del concessionario degli apparecchi di gioco, del titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi, del titolare del punto vendita delle scommesse, se diverso dal concessionario. Spetta all’AAMS la competenza sulle attività di contestazione degli illeciti e di irrogazione delle sanzioni;
– il divieto di ingresso ai minorenni, con aumento delle sanzioni pecuniarie al titolare dell'esercizio commerciale da 5.000 a 20.000 euro (in precedenza da 500 a 1.000 euro) e delle possibilità di chiusura (temporanea e definitiva) dell'esercizio commerciale. In particolare si prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;
– un piano di controlli da parte di AAMS, d’intesa con la SIAE, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza;
– una progressiva ricollocazione degli apparecchi di gioco che ora sono situati presso scuole, strutture sanitarie.
Sicurezza alimentare e bevande (art. 8). Per rafforzare la normativa in materia sono modificati:
– autorizzazioni e controlli per la produzione di alimenti destinati a specifiche esigenze nutrizionali (lattanti, prima infanzia, persone sottoposte ad alimentazione controllata);
– i commercianti di pesce fresco e latte crudo (cioè non pastorizzato) devono informare più chiaramente i consumatori sul corretto utilizzo dei prodotti e, nel contempo, si vieta la distribuzione di latte non trattato nella ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche;
– è innalzata dal dodici al venti per cento la quantità minima di succo naturale prescritta per bibite analcoliche che richiamano il nome di uno o più frutti o che derivano da essenze di agrumi permettendo, tuttavia – per un lasso di tempo di complessivi 17 mesi – la produzione, ovvero la sola commercializzazione, di bevande realizzate secondo i vecchi standard.
Revisione del prontuario (art. 11). L’Agenzia del farmaco provvederà a rivedere il prontuario entro il 30 giugno 2013, escludendo dalla rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci “terapeuticamente superati”.
11 novembre 2012