legge n. 122 del 2010 (conversione in legge del decreto legge n. 78/2010)

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Le misure per la semplificazione nella pubblica amministrazione contenute nella manovra finanziaria

Art. 4, commi 1 e 2 (modalità dipagamento e rimborso dei tributi)

Al fine di facilitare i pagamenti e i rimborsi dei tributi da parte dei soggetti pubblici, verso cittadini e utenti, il Ministero dell’economia realizzerà un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, ivi inclusa la tessera sanitaria. Il gestore del servizio sarà selezionato sulla base di requisiti qualitativi (fissati con provvedimento ministeriale) e del livello di servizio offerto ai cittadini.

Art. 49, comma 4 bis (semplificazione inizio attività imprenditoriali)

Si prevede la sostituzione della DIA per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali con la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). L’interessato deve allo scopo presentare all’Amministrazione competente una semplice segnalazione, corredata da autocertificazioni ed eventuali asseverazioni di tecnici abilitati, nonché eventuali elaborati grafici e, contestualmente alla presentazione della documentazione, iniziare la relativa attività senza attendere il decorso dl periodo di 30 giorni per i controlli. L’autocertificazione è esclusa nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, degli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, alla giustizia, alle finanze, nonché nei casi imposti dalla normativa comunitaria. L’Amministrazione ha 60 giorni di tempo per verificare il possesso effettivo dei requisiti richiesti e adottare, ove essi manchino, un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, a meno che non sia possibile regolarizzarla.Trascorsi i 60 giorni, l’Amministrazione può intervenire esclusivamente in presenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e sempre che, anche in questi casi, non sia possibile regolarizzare l’attività.
Tale disposizione deve essere applicata anche dalle Regioni e dagli enti locali, in quanto definita dal comma 4 ter “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.