Legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria

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Scheda sulle disposizioni in materia di trasporti

 

  Servizi ferroviari (Articolo 21, commi 3 e 4). In particolare:

      fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale: a decorrere dall’anno 2011 è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di 400 milioni di euro annui per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità interno

      sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità: i relativi introiti sono destinati alla diminuzione del costo di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico

       sovrapprezzo al canone per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza: tale sovrapprezzo, a decorrere dal 13 dicembre 2011, riguarda i servizi non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte svolta su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità. L’importo non può eccedere quanto necessario per coprire i costi per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi. Gli introiti derivanti dall’introduzione del sovrapprezzo sono utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale (che peraltro non sono messi a gara)

      Ufficio regolazione ferroviaria. Per superare i rilievi della Commissione europea sulla reale indipendenza e autonomia di questo organismo (cui spetta la regolazione dell’accesso di tutti gli operatori alla rete ferroviaria) sono apportate alcune modifiche alla disciplina. In particolare, l’Ufficio è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate e riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta. Il soggetto preposto è scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La proposta di nomina è preventivamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta e possono procedere all’audizione della persona designata. Il soggetto preposto dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica è incompatibile con incarichi politici elettivi. Non può essere nominato chi è portatore di interessi, di qualunque natura, in conflitto con le funzioni dell’ufficio. 

Misure fiscali su autovetture e carburanti (Articolo 23). La legge dispone:

      Addizionale della tassa automobilistica per autovetture: l’imposta è pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 KW

      Aliquota sulle accise dei carburanti: sono confermati gli aumenti già stabiliti per il 2011.

Razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti (articolo 28). In particolare:

      è istituito, per due anni, un fondo per la chiusura degli impianti appartenenti a soggetti titolari di non più di 10 impianti non verticalmente integrati con impianti di raffinazione e rafforza le procedure di chiusura degli impianti definiti incompatibili per la loro collocazione, che siano tuttora in esercizio, che nel frattempo saranno onerati di un contributo a favore del fondo per la razionalizzazione della rete;

      diviene obbligatorio, in ogni impianto, la presenza di apparecchi self service; gli impianti già esistenti devono adeguarsi entro un anno ed è vietata la previsione di vincoli all'utilizzo di apparecchiature self service durante le ore in cui è assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, purché siano presenti il titolare della licenza di esercizio dell'impianto o suoi dipendenti;

      si amplia l’offerta merceologica presso gli impianti, consentendo la vendita di alimenti, bevande, quotidiani, periodici.

Fondi infrastrutture ferroviarie e stradali.Un Fondo (per complessivi 5 mld circa di euro nel quinquiennio 2012-2016) è destinato prevalentemente al finanziamento della prosecuzione di alcune opere ferroviarie; il 3% di tale iporto è destinato anche alla realizzazione di interventi a favore di beni ed attività culturali; 6 mln di euro sono destinati invece all’autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus (articolo 32).

 (Per la scheda completa sulla legge di stabilizzazione click qui)