Disposizione sull’obbligo di assistenza da parte di un avvocato
Gli artt. 1-12, recanti norme per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, sono stati soppressi per l’intervenuta entrata in vigore della legge n. 3 del 2012
Art. 13: aumenta da euro 516,46 a euro 1.000 il limite di valore delle cause in cui è possibile rappresentarsi senza obbligo di assistenza da parte di un avvocato. Gli onorari e le spese liquidate dal giudice non possono superare il valore della domanda.