Sintesi delle disposizioni di interesse dei consumatori contenute nella legge di stabilità 2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
Art. 1, comma 6: reca misure relative ai servizi di trasporto ferroviario pubblico regionale. Stabilisce, innanzitutto, che l’erogazione delle risorse disponibili, previste dall’art. 25, comma 2 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009 (che stanziava 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 per il servizio ferroviario pubblico), è subordinata alla verifica, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dell’economia, dell’inserimento, nei contratti di servizio, di “misure di efficientamento e razionalizzazione” (la disposizione manca, peraltro, di parametri oggettivi per tale valutazione).
Il comma prevede, poi, che le risorse previste dal comma 1 del citato art. 25 (che stanziava 960 milioni di euro per investimenti a favore delle FS), sono rideterminate in 425 milioni (pertanto, dimezzate), al fine del sostenimento degli oneri per materiale rotabile, e sono ripartite fra le Regioni, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, in base a criteri in deroga a quelli precedentemente previsti dal citato art. 25 (15% degli investimenti per il nord, 85% per il sud), fra i quali: aumenti tariffari negli esercizi 2010 (esercizio già trascorso, peraltro) e 2011, da cui risulti l’incremento del rapporto fra ricavi da traffico e corrispettivi; incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto; entità del co-finanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.
Art. 1, comma 40: con riferimento all’Elenco 1, allegato alla legge, proroga al 2011 la liquidazione del 5 per mille per un ammontare massimo di 100 milioni di euro (l’ammontare precedente era pari a 400 milioni di euro).
Art. 1, comma 48: dispone la proroga fino a tutto il 2011 delle detrazioni del 55% delle spese edilizie sostenute per il risparmio energetico (riqualificazione energetica dell’edificio, pavimenti e coperture, finestre comprensive di infissi, pannelli solari, caldaie a condensazione e sistemi di distribuzione a pompe di calore), con ripartizione della medesima non più in 5 anni, ma in 10.
Art. 1, comma 49: proroga l’esenzione dal ticket sulle visite specialistiche per il 2011, limitatamente ai primi 5 mesi e ad un ammontare complessivo di 347,5 milioni di euro.
Art. 1, commi 64-82: prevede maggiori poteri dell’Amministrazione dei Monopoli (AAMS) e della Guardia di Finanza e nuove norme, anche sanzionatorie, per il contrasto al gioco illegale e la tutela dei consumatori nel settore dei giochi in concessione.
In particolare:
– il comma 70 prevede che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, siano adottate dall’ AAMS, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. La disposizione stabilisce che è comunque vietata la partecipazione di minori a giochi pubblici con vincite, a pena di chiusura del punto gioco fino a 15 giorni per ogni infrazione. Il comma 74 peraltro, prevede l’aggiornamento del palinsensto dei giochi con l’introduzione, da parte dell’AAMS, di nuove tipologie ed eventuali nuove conseguenti concessioni;
– il comma 72 prevede l’automatica decadenza di apparecchi e congegni che risultino non collegati alla rete telematica per oltre 90 giorni, anche non continuativi;
– i commi 77 e 78 prevedono che, al fine di contrastare la diffusione del gioco illegale e al fine di tutelare i consumatori, in particolare i minori, l’AAMS avvii “senza indugio” l’aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni, così che i concessionari garantiscano il rispetto di taluni obblighi, fra i quali: l’adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, per l’esclusione dall’accesso al gioco dei minori, nonché per l’esposizione del relativo divieto, in modo visibile, negli ambienti di gioco; la promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore a norma del “Codice del consumo”;
– il comma 81 prevede che l’AAMS, anche avvalendosi della Guardia di Finanza e della SIAE, realizzi nel 2011 un programma straordinario di almeno 30 mila controlli nel settore del gioco on line, delle scommesse, del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento.
Art. 1, comma 123: sospende il potere delle Regioni e degli enti locali di aumentare, fino all’entrata in vigore del federalismo fiscale, tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote ad esse attribuiti, ad eccezione della TARSU (che, pertanto, potrà essere aumentata) e degli aumenti di tributi già disposti a carico del Comune di Roma dalla manovra correttiva d’estate.
27 dicembre 2010