Le tariffe telefoniche ingannevoli di Postemobile

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Il Tar conferma la sanzione di 70.000 euro decisa dall’Antitrust nei confronti delle due società del gruppo Poste italiane   

 Il 22 febbraio 2012 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato i messaggi pubblicitari diffusi tra marzo e maggio 2011 da Postemobile e Posteshop (entrambe facenti capo a Poste italiane) tramite il catalogo “Primavera 2011” 1. La tariffa associata all’acquisto dell’apparecchio “PM Smart 1107” enfatizza la convenienza dell’offerta, sottolineando la possibilità di ricevere “fino a € 180,00 di traffico telefonico e 1 anno di internet gratuito…. aggiungendo solo 20 € al costo del cellulare”.

L’Antitrust ha contestato che i messaggi posti nella copertina del catalogo non informavano che il bonus di traffico telefonico fino a 180 euro e la navigazione gratuita in internet per un anno erano condizionati all’attivazione di una nuova SIM, con relativo piano tariffario che prevedeva il rispetto di soglie di traffico, pari ad un importo minimo mensile di 15 euro e il pagamento di un canone mensile pari a 6,50 euro). Tali informazioni potevano essere reperite solo attraverso il sito internet ed in una diversa pagina del catalogo, cui non veniva fatto un espresso rinvio.

In conclusione l’Agcm ha respinto gli impegni presentati da Postemobile (anche perché non incidono sulle situazioni passate) ed applicato una sanzione complessiva di 70.000 euro.

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi delle due società, confermando le omissioni contenute nei messaggi pubblicitari erano in grado di condizionare una scelta consapevole dei consumatori. Più in particolare, il giudice amministrativo ha confermato la responsabilità anche di Posteshop, in quanto soggetto che ha partecipato alla realizzazione della pratica scorretta, traendone uno specifico e diretto vantaggio economico o commerciale 2.

12 marzo 2012 (aggiornamento dell’8 gennaio 2013)


1 Vedi il procedimento PS7688, provvedimento n. 23332, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 8/2012.

2 Cfr. le sentenza nn. 104 e 106 del 2012.