Le tariffe per l’energia elettrica e per il gas: alcuni casi esemplari di pratica scorretta

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I giudici amministrativi confermano il giudizio dell'Antitrust sulla non trasparenza delle tariffe proposte da alcuni operatori del settore dell’energia

  

Nel nostro Paese, con l’avvio del processo di liberalizzazione nel comparto dell’energia (anno 2003 per il gas; 2007 per l’energia elettrica) vecchi e nuovi operatori sono ricorsi a massicce campagne pubblicitarie, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione esistenti (quotidiani nazionali e locali, televisioni, radio, cinema, internet, affissioni stradali, brochure inviate per posta etc) al fine di accaparrarsi nuove fette di mercato.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha posto particolare attenzione ai messaggi pubblicitari in questione non solo per la rilevanza degli interessi finanziari in ballo, ma anche del comprensibile disagio di gran parte degli utenti, disorientati da una pluralità di piani tariffari di assai difficile comprensione a causa dell’esistenza di molteplici voci.

 

Tra i procedimenti promossi dall’Antitrust merita una particolare attenzione quello del novembre del 2008 al termine del quale otto operatori del settore dell’energia elettrica e del gas (Eni, Enel, Acea, Trenta, Enia, Mpe energia, ASM energia e ambiente, Aem e Italcogim energie) sono stati puniti con una sanzione complessiva di 1.275.000 euro, così ridotta in considerazione delle modifiche apportate ai messaggi in esame, da parte di tutti gli operatori, dopo l’apertura del procedimento 1.

L’Antitrust ha ritenuto scorretti i messaggi pubblicitari delle otto aziende, imperniati sui concetti di prezzo “bloccato” o “fisso” o “stabile” o addirittura “prezzo certo decrescente” per 12 o 24 mesi, mentre erano poste in secondo piano altre significative voci di spesa, soggette invece a variazione. Inoltre non era dato adeguato risalto al fatto che la riduzione del costo in determinate fasce orarie era però accompagnata dall’aumento delle tariffe in altre fasce orarie, impedendo al consumatore di avere un’esatta conoscenza del nuovo quadro d’insieme.

 Il Tar ha respinto i ricorsi presentati dalle società 2. Il giudice amministrativo ha ritenuto scorretta la tecnica pubblicitaria utilizzata, imperniata su un messaggio pubblicitario principale di facile presa sul consumatore, mentre non era dato adeguato risalto alle informazioni supplementari, altrettanto necessarie ad orientare la sua scelta (ad es. perché collocate in differenti pagine dei siti internet o poste all’interno dei moduli contrattuali). E’ stato così ribadito il principio che il messaggio pubblicitario, anche se necessariamente sintetico, deve comunque fornire all’utente ogni elemento utile a favorire una sua scelta consapevole.

Recentemente il Consiglio di Stato ha respinto gli ulteriori ricorsi presentati dalle società Eni, Aem, E.On. Energia (ex Mpe) e Asm, condannate anche al pagamento delle spese 3.

In particolare il giudice amministrativo ha sottolineato che è vero, come sostenuto dalle società, che alcune componenti delle tariffe non dipendono dai gestori ma dalle autonome deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Aeeg); tuttavia le aziende avrebbero dovuto ugualmente effettuare una campagna chiara in modo da non ingenerare confusione nel consumatore medio sulle caratteristiche delle proprie offerte commerciali. Il Consiglio di Stato, in risposta ad una specifica obiezione dell’Enel, osserva che anche il messaggio pubblicitario redatto da quella società risultava “in larga misura fuorviante e capzioso” anche perché le specificazioni poste a fondo pagina avevano una minore evidenza grafica.

E’ altrettanto vero che le aziende hanno garantito ulteriori informazioni all’utente prima di sottoscrivere il contratto, sia attraverso i call center sia con i prospetti informativi predisposti in conformità alle indicazioni dell’Aeeg: ma il codice del consumo si caratterizza per una protezione più avanzata dell’utente, sin dalla fase del messaggio pubblicitario; e prescinde dall’effettivo numero di soggetti che aderiscono in concreto all’offerta commerciale, perché volta a sanzionare la capacità dell’operatore di condizionare le scelte dei soggetti potenzialmente interessati con informazioni ingannevoli o parziali.

 

Analoghi provvedimenti sono stati adottati dall’Antitrust nei confronti di altri operatori nel corso del 2009. L’Edison ha subito una sanzione di 165.000 euro per l’offerta “ECO3BUSINESS”, rivolta ai professionisti titolari di partita IVA commerciale: il messaggio era incentrato sul claim Elettricità pulita a prezzo bloccato per 3 anni. Gli altri ti ascoltano noi ti diamo risposte…9,25 centesimi di euro al KWh (ovvero 9,75/10,30 centesimi di euro al kwh)” ma in realtà l’importo indicato si riferiva solamente alla cd. “componente energia”, che è pari a circa il 60% del totale della bolletta (il restante 40% comprende invece gli oneri per distribuzione, commercializzazione ed imposte) 4. Per lo stesso motivo l’Azienda energetica di Bolzano è stata sanzionata (70.000 euro) per la campagna pubblicitaria “RILASSATEVI l’energia fino al 2011 a 0,099 € al kwh”  5. Ed il Tar ha respinto il ricorso, sottolineando che il prezzo finale (ed effettivo) risultava di difficile comprensione, perché il messaggio pubblicitario enfatizzava solo un prezzo base a cui si aggiungono ulteriori costi ed oneri, inducendo così in errore il consumatore 6.

Il gruppo Gea ha invece subito una multa di 75.000 euro sempre per scarsa trasparenza delle proprie tariffe “Casaintelligente”. In particolare:

– erano offerti alcuni servizi accessori “senza canone o costi aggiuntivi”, precisando solo nel contratto di fornitura di energia elettrica e gas le limitazioni di tale offerta ed i casi in cui alcuni servizi erano invece a titolo oneroso 7;

– il modulo recante le Condizioni speciali di prezzo, parte integrante del contratto di fornitura di energia elettrica, esponeva l’offerta a “prezzo fisso valido per dodici mesi”, ma anch’essa si riferiva ad una parte soltanto dei costi della bolletta 8. Ed il Tar ha confermato la decisione dell’Agcm 9.

 

Per la decisione assunta nel 2010 dall’Antitrust nei confronti della società E.ON. Energia vedi la scheda di Assoutenti ( clicca qui ).

 

Le numerose sentenze da parte del Tar a sostegno dell’orientamento dell’Antitrust confermano che è possibile imporre anche alle società più importanti (come l’Enel e l’Eni) comportamenti fondati sulla massima correttezza e sul rispetto dei consumatori, sin dal momento della campagna pubblicitaria. La finalità del codice del consumo è proprio quella di assicurare una più avanzata tutela del consumatore, prima ancora della fase della stipula vera e propria del contratto.

Ovviamente, è essenziale tenere sempre gli occhi aperti. In caso di nuove pratiche scorrette nel settore dell’energia, fai subito una segnalazione al numero verde dell’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ( [email protected]).

 

7 gennaio 2010 (aggiornamento del 16 giugno 2011)

 


1 Cfr. procedimento PS1 – provvedimento n. 19223 del 2008.

2 Cfr. le sentenze del Tar del Lazio del 2009 (nn. da 8394 a 8396, 8398, 8400 e 9402). Nel caso della Italcogim energie, la sanzione è stata ridotta da 95.000 a 50.000 in seguito alla sentenza del Tar n. 9743 del 2009, che aveva affermato la minore gravità del comportamento della società (vedi provvedimento n. 21318 del 2010 dell’Agcm).

3 Vedi la sentenza n. 3511 del 2011.

4 Vedi procedimento PB334 – provvedimento n. 19867 del 2009.

5 Cfr. procedimento PS3477 – provvedimento n. 20238 del 2009.

6 Sentenza n. 8263 del 2010.

7 riguardavano solo le parti degli impianti a vista e non sottotraccia e la sostituzione è gratuita limitatamente ad alcuni accessori; inoltre il numero verde gratuito è possibile solo nei giorni feriali e in determinati orari.

8 Cfr. procedimento PS3107 – provvedimento n. 20530 del 2009.

9 Sentenza n. 33791 del 2010.