Le “Internet key” di H3G: un altro caso di pubblicità ingannevole

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L’Antitrust sanziona la società perché le prestazioni pubblicizzate non corrispondono a quelle reali

Il 28 giugno 2011 l’Autorità garante della concorrenza ha preso in esame l’ampia campagna pubblicitaria realizzata dalla H3G tra febbraio 2009 e gennaio 2011, attraverso diversi mezzi di comunicazione (spot televisivi, internet, brochures) riguardanti le “chiavette” per accedere ad internet in mobilità.

L’identificazione dei diversi modelli è incentrata proprio sulla diversa velocità di navigazione (“fino a 3,6 Mbps, 7.2 Mbps”, “fino a 21.6 Mbps”); la pubblicità enfatizza l’aspetto della velocità massima ottenibile (in una brochure, un tipo di internet key è definita come “missile” o “superveloce”), senza indicare quale possa essere la velocità minima o media, anzi ponendo in secondo piano le limitazioni molto rilevanti al raggiungimento di tali velocità di connessione (il livello di congestione della rete internet, l'area geografica in cui ci si trova, il server a cui si è collegati, il computer in dotazione etc).

Secondo l’Antitrust questo tipo di messaggio è ingannevole, perché volto ad orientare il consumatore verso un tipo di modello o l’altro e scegliere magari il modello con velocità maggiore mentre le condizioni necessarie per avere tali prestazioni possono non dipendere dal consumatore e dalla tecnologia da lui utilizzata; sulla base delle caratteristiche attuali della rete mobile, infatti, non è possibile stabilire a priori la velocità di accesso e navigazione in internet, che dipende da molteplici fattori. A differenza di quanto avviene per la rete fissa, la connessione tramite rete mobile è instabile, e l’utente può anche essere costretto a collegarsi più volte alla rete a causa della interruzione della connessione. La stessa H3G fa presente che, in relazione a particolari situazioni di sovraccarico della rete, la società può decidere di limitare la velocità di connessione dell’utente.

Le precisazioni contenute nelle condizioni contrattuali e nelle informazioni riportate su internet (ad esempio sulle aree dove si registra una maggiore o minore qualità del servizio) e sulle brochures non sono sufficienti a sanare l’ingannevolezza complessiva del messaggio; l’Agcm ribadisce a tale riguardo la necessità che gli operatori della telefonia assicurino la massima trasparenza possibile nelle offerte di beni e servizi, al fine di porre il consumatore nelle condizioni di effettuare una scelta consapevole.

In conclusione, e in conformità con il parere espresso dall’Autorità garante delle comunicazioni, l’Antitrust ha applicato una sanzione di 100.000 euro, che tiene conto sia di precedenti violazioni del codice del consumo da parte della stessa società sia delle perdite di bilancio registrate 1.

Per precedenti provvedimenti dell’Agcm sulla pubblicità delle internet key vedi le schede Assoutenti su Vodafone e Telecom . Sulla misurazione della velocità effettiva della connessione ad internet tramite postazione fissa leggi quest’altra scheda su una delibera dell’Autorità garante delle comunicazioni: clicca qui .

18 luglio 2011



1 Cfr. il procedimento PS3616, provvedimento 22551 del 2011.