L’Antitrust sanziona la società messicana per pubblicità ingannevole
Il 13 luglio 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato le segnalazioni di oltre 180 aziende, enti, pubbliche amministrazioni, le quali hanno ricevuto tra il 2008 ed il 2011 una comunicazione inviata per posta o per e mail dalla Expo Guide (società con sede legale in Messico) in occasione dello svolgimento di importanti Fiere ed eventi, nella quale si invitano i destinatari ad aggiornare i propri dati da inserire in una banca dati on line, denominata “Guida per fiere ed espositori”, disponibile sul sito www.expo-guide.com . Tale banca dati è consultabile in diverse lingue (incluso l’italiano), e consente la ricerca di informazioni sulle fiere in corso in diversi paesi europei ed extra-europei, oltre che sugli espositori. Una segnalazione sul carattere ingannevole dei messaggi pubblicitari della Expo Guide in diversi Paesi europei è stata inviata anche dal Ministero per gli affari esteri.
Le comunicazioni sono del seguente tenore: “Egregi Signori, l’attualizzazione dei vostri dati esistenti nel catalogo degli espositori è necessaria per permettere agli operatori un contatto senza problemi con la Vostra azienda e per assicurare che vengano pubblicati solo dati corretti. I dati attualmente memorizzati possono essere verificati sul modulo d’ordine allegato”.
L’Agcm ha contestato la scarsa chiarezza ed ambiguità delle informazioni contenute nella lettera di presentazione dell’iniziativa della Expo Guide, in particolare per l’enfasi data alla presunta gratuità del servizio, mentre coloro che utilizzano il modulo allegato si sono trovati a sottoscrivere un abbonamento triennale al costo di 1180 euro all’anno, come precisato a caratteri più piccoli nella parte bassa del modulo. La comunicazione della Expo Guide lascia inoltre intendere che la società abbia un ruolo (fatto non rispondente al vero) nella organizzazione delle Fiere ed eventi .cui le aziende hanno già aderito: spesso i moduli allegati contengono errori (ad es. telefono, fax, e-mail, persone da contattare, ecc.), così inducendo le aziende ad aggiornare i propri dati per non condizionare la propria partecipazione. Per questi motivi l’Agcm ha deliberato una sanzione di 100.000 euro 1.
L’Antitrust si era già interessata in passato di analoghe pratiche scorrette: se vuoi saperne di più clicca qui .
4 agosto 2011