Due pronunce dell’Antitrust sulle pratiche scorrette della società Vodafone
Il 14 luglio 2010 l’Antitrust ha preso in esame le segnalazioni di alcuni utenti in merito ai messaggi pubblicitari della Vodafone, comparsi su internet e su quotidiani e riviste nazionali, volti a promuovere diversi modelli delle c.d. “chiavette” per accedere ad internetin mobilità.
L’Agcm ha contestato i seguenti aspetti:
– velocità di navigazione: i messaggi enfatizzano il dato relativo alla velocità massima di trasmissione (indicata per un modello in 28,8 Mbps), che però è soggetta a ridimensionamenti notevoli per una pluralità di fattori (stato della rete nelle diverse aree del territorio nazionale, numero di persone che utilizzano la rete in un determinato momento, politica di limitazione della velocità adottata dalla stessa Vodafone negli orari di sovraffollamento etc): tali fattori non vengono adeguatamente evidenziati nel messaggio pubblicitario ma solo sul sito internet e nelle condizioni generali del contratto. Attraverso informazioni incomplete e fuorvianti si dà così l’illusione al consumatore di poter avere prestazioni particolarmente elevate – superiori a quelle degli operatori concorrenti – nei fatti non raggiungibili 1;
– sistema di tariffazione: i messaggi indicano che la tariffazione è a scatti di 15 minuti, ma non specificano che l’addebito è anticipato; si tratta di una omissione importante, perché il collegamento in wireless è caratterizzato dal fenomeno della interruzione in maniera decisamente superiore rispetto al collegamento con rete fissa: e ciò ha ricadute importanti sui costi a carico dell’utente.
L’Antitrust ha applicato una sanzione di 80.000 euro, che tiene conto anche delle precedenti violazioni del codice del consumo da parte della società 2.
Sempre nella seduta del 14 luglio 2010 l’Antitrust, su segnalazione di una società concorrente, ha esaminato lo spot realizzato da Vodafone su diverse emittenti televisive nazionali, riguardante l’offerta “Vodafone tutto internet”.
L’Agcm ha contestato l’incompletezza delle informazioni fornite agli utenti con riferimento ai costi effettivi da sostenere (canone mensile, durata minima del contratto, spese in caso di recesso anticipato, tariffe extra soglia etc). Il carattere ingannevole della pubblicità non può essere sanato dalle informazioni aggiuntive reperibili sul sito di Vodafone.
Per questa pratica scorretta l’Antitrust ha applicato una sanzione di 45.000 euro, aumentata a 60.000 euro perché la società è già stata oggetto di pronunce di condanna per analoghe fattispecie 3.
3 agosto 2010