L’intesa tra gli operatori del trasporto marittimo tra il 2004 ed il 2009 sui corrispettivi per i servizi forniti da agenti e spedizionieri

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Il Tar annulla le sanzioni deliberate dall'Antitrust

 Nel maggio del 2010 l’Autorità garante della concorrenza del mercato ha aperto un procedimento per verificare l’esistenza di un’intesa tra i principali operatori del settore del trasporto marittimo di Genova e alcune associazioni di categoria, in violazione dell’articolo 101 del TFUE.

Il 22 febbraio 2012, al termine di una lunga e complessa indagine 1, l’Antitrust ha giudicato responsabili 15 società, italiane e straniere, oltre alla Assagenti (associazione alla quale è iscritta la maggioranza degli agenti marittimi del porto di Genova) e alla Spediporto (importante associazione di categoria degli spedizionieri) di avere realizzato un’intesa “unica e complessa” per alterare le regole della concorrenza e determinare i corrispettivi dei servizi di emissione dei documenti necessari al carico sulle navi delle merci in esportazione e al ritiro al porto delle merci in importazione: tale intesa ha procurato significativi vantaggi alle categorie degli agenti e degli spedizionieri 2.

L’Agcm ha accertato lo svolgimento di numerose riunioni e contatti tra le imprese, per un periodo di oltre 5 anni (tra il 2004 ed il 2009) per “trattare” l’incremento del prezzo dei servizi e garantire la successiva attuazione di tali accordi, anche attraverso apposite circolari esplicative da parte delle associazioni di categorie. Tali intese travalicano il più ristretto ambito del porto di Genova per coinvolgere le transazioni anche di altri importanti porti del Mediterraneo.

Nella sua indagine l’Antitrust si è avvalsa della collaborazione di alcune aziende che hanno fornito documenti e testimonianze su questa intesa: due di queste, la danese Maersk (e la Safmarine Italia, da essa controllata), che hanno fornito elementi decisivi ai fini dell’istruttoria, hanno ottenuto l’esenzione dal pagamento di qualsiasi multa; un’altra, la Hapag Loyd, ha beneficiato della riduzione del 50% della sanzione.

In conclusione l’Agcm, dopo aver rigettato gli impegni presentati da alcuni operatori coinvolti (“manifestamente inidonei a far venir meno i profili anti-concorrenziali”), ha deliberato sanzioni per oltre 4 milioni di euro nei confronti di 15 aziende e delle due associazioni di categoria, di entità variabile a seconda del ruolo assunto in questa vicenda, delle rispettive condizioni economiche e della collaborazione fornita. Le multe più consistenti hanno riguardato CMA CGM (895.000 euro), Coscon (731.000 euro), Yang Ming (477.000 euro), Kline (435.000 euro) mentre per ciascuna delle due associazioni (Assagenti e Spediporto) è stata deliberata una sanzione di 81.000 euro.

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso delle società interessate ed annullato le relative sanzioni. Il giudice amministrativo, in primo luogo, ha negato l’illegittimità dell’azione svolta dagli operatori interessati, preliminare alla stipula degli accordi sulle tariffe; non è stato inoltre dimostrato l’effetto di rialzo sui prezzi, in quanto, al contrario, scaduti tali accordi, i prezzi medi sono aumentati. D’altra parte, le tariffe sono state applicate solo al porto di Genova e non sono state invece recepite da altre realtà portuali: non si può cioè affermare in questo caso l’esistenza di un “mercato rilevante”, che è condizione per l’ipotesi di intesa anticoncorrenziale 3.

 17 marzo 2012 (aggiornamento del 16 gennaio 2013)



1 Vedi il procedimento I733, provvedimento 23338.

2 Gli agenti marittimi e gli spedizionieri collaborano con l’armatore e con il caricatore della merce nell’espletamento delle attività di trasporto marittimo.

3 Vedi le sentenze n. 363 e 365 del 2013.