L’Antitrust sanziona PosteMobile per pratica commerciale scorretta

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 Sanzione di 100.000 euro per la pubblicità di Zero Pensieri Infinito

 Nell’adunanza del 15 maggio 2013 l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 100.000 euro a PosteMobile in relazione all’ingannevolezza del claim pubblicitario utilizzato per promuovere un proprio piano tariffario relativo al traffico vocale e di sms 1.  

In particolare, il procedimento, avviato su segnalazione dell’Unione Nazionale Consumatori, concerne la diffusione sul proprio sito internet di un messaggio pubblicitario relativo all’offerta “Zero Pensieri Infinito”, dal 23 aprile 2012 al 15 luglio 2012. Secondo quanto indicato nella segnalazione, la tariffa denominata “Zero Pensieri Infinito”, contrariamente allo slogan principale che prometteva di poter effettuare chiamate e inviare sms senza alcun limite verso tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili (“Infinito”), prevedeva dei limiti di utilizzabilità visibili esclusivamente consultando le condizioni generali di contratto. Dall’analisi delle condizioni generali di contratto pubblicate sul sito internet emergono alcuni parametri di traffico, autonomamente definiti da PosteMobile, il cui superamento autorizza la società stessa a sospendere unilateralmente l’offerta in questione, oppure a variare il profilo tariffario originariamente sottoscritto dal consumatore.

Al riguardo, l’Autorità osserva che la scelta commerciale di proporre un piano tariffario specificamente concepito per un traffico telefonico e SMS utilizzando il termine “infinito”, individua un più ristretto gruppo di consumatori, destinatario dell’offerta, interessato a quest’ultima proprio per la possibilità di un uso massivo dei servizi voce e dei messaggi di testo. Per tali consumatori, dunque, risulta essenziale conoscere preventivamente gli eventuali limiti di utilizzo, contrattualmente previsti. Il messaggio risulta, pertanto, idoneo a falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori, in quanto le informazioni fornite al pubblico sul sito internet della società appaiono significativamente omissive per il consumatore per assumere una decisione commerciale pienamente consapevole.

Nel quantificare la sanzione, l’Antitrust ha tenuto conto sia del comportamento collaborativo della società, che ha stabilito nuove garanzie a tutela degli utenti dopo l’apertura del procedimento sia l’aggravante costituita da una precedente violazione del codice del consumo da parte della stessa società.



1 Cfr. Provvedimento n. 24341/2013, pubblicato sul Bollettino n. 22 del 10 giugno 2013.  La sanzione tiene conto sia del comportamento collaborativo della società, che ha modificato le condizioni contrattuali dopo l’apertura del procedimento sia l’aggravante costituita da una precedente violazione del codice del consumo da parte della stessa società.