L’Autorità contesta di aver addebitato ai consumatori oneri notarili e spese amministrative nelle operazioni di portabilità attiva dei mutui
L’Autorità ha inflitto all’INPDAP, ora INPS, una sanzione di 50.000 euro per avere indebitamente posto a carico dei mutuatari gli oneri notarili e le spese amministrative nelle operazioni di portabilità attiva dei mutui perfezionate a decorrere dal 2009 1.
Tale comportamento, ancora in corso con riferimento all’addebito delle spese amministrative, sarebbe incompatibile con la vigente normativa in materia di surrogazione nei contratti di finanziamento che prevede, in particolare, che le banche e gli intermediari finanziari non applichino ai clienti costi di alcun genere, anche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse a tali operazioni. Tale normativa, introdotta inizialmente con l’articolo 8 del decreto legge n. 7 del 2007 è stata gradualmente perfezionata dal legislatore che, in particolare, dal 2009 ha escluso l’addebito al mutuatario delle spese notarili, fino ad affermare la completa gratuità per il cliente del perfezionamento delle operazioni di portabilità del mutuo.
Nel caso in esame, le spese notarili sono state a carico dei mutuatari per tutte le operazioni di surroga richieste prima dell’entrata in vigore (1° luglio 2010) del “Regolamento” INPDAP “per l’erogazione dei mutui” approvato il 10 marzo 2010. Per tutte le operazioni di surroga sono comunque tuttora imputati ai consumatori costi amministrativi (nella misura dello 0,50% dell’importo mutuato) legati alla gestione dell’ammortamento del finanziamento, come previsto dal vigente “Regolamento per l’erogazione di mutui ipotecari” e dalla nota operativa INPDAP del 2008 2, che ha stabilito di mantenere tali addebiti ai mutuatari considerandoli esclusi dall’ambito applicativo della nuova normativa in materia di gratuità della portabilità dei mutui. L’Antitrust segnala che nel solo periodo gennaio/settembre 2012 l’apposita gestione dell’Istituto di previdenza ha erogato mutui ipotecari per circa 250 milioni di euro.
Secondo l’Autorità, la condotta oggetto di contestazione è contraria al principio dettato dal codice del consumo, secondo il quale il rapporto con il consumatore deve improntarsi a buona fede, diligenza, tutela degli interessi del soggetto con minore forza contrattuale e maggiore deficit informativo, inducendo il consumatore all’esborso di costi non giustificati dalle caratteristiche dell’operazione.
8 novembre 2012