Il provvedimento sarebbe contrario a quanto previsto dal decreto “Salva Italia” per favorire la competitività
Il 17 aprile scorso l’Antitrust, nell’ambito dell’attività consultiva affidatale dal decreto legge n. 201 del 2011, ha ritenuto lesivo dei principi a tutela della concorrenza il contenuto di un’ordinanza del comune di Storo (in provincia di Tento), con la quale si dispone la chiusura obbligatoria degli esercizi di vendita al dettaglio nelle domeniche e nei giorni festivi, la chiusura obbligatoria infrasettimanale e limitazioni agli orari notturni.
Ribadendo l’orientamento già espresso in precedenti occasioni, l’Autorità ricorda che la normativa nazionale 1 prevede che le attività commerciali non possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura e che tale orientamento è stato riaffermato anche dalla Corte costituzionale 2. A tal proposito ribadisce, infatti, che le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici. L’Autorità ritiene, pertanto, che le deliberazioni in esame integrino violazioni dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui contemplano limiti all’esercizio di attività economiche in contrasto con le esigenze di liberalizzazione espresse dalla normativa nazionale.
Il Comune di Storo si è adeguato alla decisione dell’Antitrust, revocando la delibera in questione 3.
1 Vedi in particolare l’articolo 31 del decreto legge “Salva Italia” .
2 Cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 299 del 2012 e n. 38 del 2013. Nello stesso senso anche la sentenza n. 99 del 2013 del Tar Abruzzo.
3 Cfr. procedimento AS1043, Bollettini dell’Agcm n. 17 e 24 del 2013.