Secondo l’Autorità l’incompatibilità della struttura, motivata in base al principio del fabbisogno sanitario, introdurrebbe una ingiustificata restrizione all’accesso al mercato delle prestazioni socio sanitarie
Il 20 marzo 2013 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso parere negativo, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990 1, su una decisione della Regione Lazio.
Con tale atto 2 la Regione Lazio aveva espresso parere non favorevole alla richiesta della società Saint Peter Center S.r.l. per la realizzazione di un ambulatorio polispecialistico, ad esclusione delle prestazioni odontoiatriche e delle prestazioni di chirurgia estetica, a seguito della valutazione dei dati di fabbisogno assistenziale 3 che, relativamente agli ambulatori di assistenza specialistica, aveva evidenziato al momento della richiesta “la sufficienza delle strutture provvisoriamente accreditate che sono, pertanto, considerate quale fabbisogno regionale.” La Regione aveva adottato, peraltro, tale decisione in conformità alla Legge regionale n. 4 del 2003 4, in base alla quale (art. 6) il rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione di strutture sanitarie e socio – sanitarie private (vale a dire che non richiedono l’accreditamento al SSN), resta subordinato, tra l’altro, anche ad una verifica di compatibilità svolta dalla Regione e basata sul criterio del fabbisogno sanitario regionale complessivo.
In relazione a tale normativa regionale, la stessa Autorità 5 e, più recentemente, il Consiglio di Stato 6 hanno evidenziato profili di criticità concorrenziale con riguardo alla previsione di subordinare l’autorizzazione comunale per le strutture non in convenzione alla preventiva verifica di compatibilità, da parte della Regione, al fabbisogno di assistenza. In particolare, l’Autorità aveva evidenziato come tale previsione comporti un ingiustificato innalzamento delle barriere all’ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie, in quanto induce gli operatori già presenti sul mercato ad aumentare la propria offerta, diminuendo in tal modo il fabbisogno potenziale complessivo ed impedendo così l’ingresso di nuovi e potenzialmente più efficienti operatori, senza che, in senso contrario, possano valere considerazioni di compatibilità finanziaria, in quanto si tratta di richieste di accesso al settore delle prestazioni sanitarie offerte in regime privatistico, che non sono, quindi, a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Sulla base di tali presupposti l’Antitrust ha, pertanto, espresso parere negativo sulla decisione della Regione Lazio per palese contrasto con i principi di concorrenza dell’ordinamento comunitario e nazionale. A seguito di tale parere negativo, la Regione dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere stesso, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza indicata. Se entro tale termine le iniziative intraprese non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali espressi nel parere, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni 7.
1 Per un’altra recente decisione su atti di ina pubblica amministrazione clicca qui
2 Vedi la Determinazione del 27 luglio 2012 n. B04733.
3 risultante dal Decreto commissariale n. U0017/2010.
4 recante disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività in materia sanitaria e socio-sanitaria, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.
5 Cfr. da ultimo AS852 del 18 luglio 2011 nel Bollettino n. 27/2011.
6 Sentenza n. 550 del 29 gennaio 2013.
7 Cfr. decisione AS1037 pubblicata sul Bollettino dell’Agcm n. 13 del 2013.