L’Antitrust avvia un procedimento istruttorio per abuso di posizione dominante nei confronti di numerose società leader nel settore assicurativo

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Le società di assicurazione avrebbero imposto nei contratti di agenzia clausole volte a disincentivare e/o ostacolare l’assunzione da parte degli agenti di più mandati di distribuzione assicurativa  

 Nell’adunanza del 5 giugno 2013, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato di aprire un procedimento istruttorio nei confronti delle società Unipol Gruppo Finanziario, Fondiaria-SAI, Assicurazioni Generali, Allianz, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Axa Assicurazioni, Groupama Assicurazioni, per aver posto in essere intese verticali restrittive della concorrenza volte a scoraggiare o addirittura ostacolare l’assunzione da parte dei propri agenti di più mandati di distribuzione assicurativa (cosiddetto plurimandato) 1.

In base alle segnalazioni pervenute dal Sindacato  Nazionale agenti di Assicurazione (SNA), le compagnie di assicurazioni nel mirino dell’Antitrust, che rappresentano complessivamente in riferimento alla rete distributiva l’81 per cento del mercato del ramo danni e l’82 per cento del mercato R.C. Auto, avrebbero imposto nei contratti di agenzia, generalmente di durata indeterminata, specifiche clausole in contrasto con la normativa vigente.  Quest’ultima  stabilisce, infatti, per tutti i rami danni, a decorrere dal 2007, il divieto per le imprese assicurative di prevedere nei contratti con la rete agenziale clausole di distribuzione esclusiva. Inoltre, più recentemente, l’art. 34 decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27  ha disposto, con riferimento al ramo R.C. Auto, l’obbligo per gli intermediari assicurativi di sottoporre al potenziale cliente, prima della stipula del contratto, almeno tre polizze provenienti da compagnie assicurative non appartenenti al medesimo gruppo.

Le specifiche clausole contenute nei contratti di agenzia finalizzate a scoraggiare l’assunzione da parte degli agenti di plurimandati riguardano, in particolare:

·         disposizioni relative all’esclusiva nei contratti agenziali e all’informativa in caso di assunzione di altri mandati;

·         disposizioni relative all’operatività degli agenti, quali la previsione di clausole di subentro per i contratti di locazione degli immobili utilizzati dall’agente o per i contratti di utenza telefonica, ovvero obblighi di usare un conto corrente solo per i contratti conclusi con una singola compagnia assicurativa.;

·         sistema delle provvigioni, improntato generalmente alla conservazione del portafoglio clienti originario prevedendo, spesso, che in caso di riduzione del portafoglio gestito per la compagnia originaria l’agente storni, in tutto o in parte, le provvigioni precontate.

Le intese verticali derivanti dalle specifiche clausole segnalate nei contratti di agenzia dei gruppi assicurativi oggetto del provvedimento possono essere suscettibili di configurare un insieme di intese restrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE: spetterà all’Antitrust accertare la sussistenza di tale violazione entro il 30 giugno 2014.

 


1 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 24385/2013, pubblicato nel Bollettino n. 24 del 24 giugno 2013.