L’abuso di posizione dominante della Sea nella gestione dei servizi aeroportuali di Linate e Malpensa

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Il Consiglio di Stato si esprime definitivamente sui ricorsi in merito alle sanzioni comminate dall’Antitrust nel 2008

 

Nel novembre del 2008, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al termine di una lunga e complessa indagine 1, ha condannato la Sea, società di diritto pubblico che gestisce in esclusiva – anche tramite aziende da essa controllate – i servizi aeroportuali di Linate e Malpensa relativi all’assistenza passeggeri, all’assistenza merci, alla gestione delle aree di parcheggi etc.

L’Agcm aveva contestato l’abuso di posizione dominante in quanto – per alcuni servizi, come assistenza catering e rifornimento carburante – avrebbe richiesto agli operatori che usufruivano delle strutture aeroportuali prezzi più elevati di quanto previsto dalla disciplina vigente e sproporzionati rispetto a quelli di altri aeroporti europei; l’Autority aveva perciò comminato una multa complessiva di 1.549.000 euro, disponendo altresì il divieto per la Sea di adottare per il futuro comportamenti analoghi.

 

Il Tar del Lazio, nel settembre del 2009, aveva accolto in parte il ricorso della Sea, ritenendo troppo elevate le sanzioni, che sono state ridotte del 30% (per un importo pari perciò a 1.084.300 euro): il Tar aveva ritenuto il quadro normativo non sufficientemente chiaro e quindi meno grave la colpa della SEA. Nello stesso tempo, aveva invitato l’Agcm a riesaminare le condizioni poste da Sea per l’utilizzo delle strutture aeroportuali centralizzate necessarie per l’assistenza a terra (e per le quali non è possibile la duplicazione, come per i servizi di raccolta e smistamento bagagli o i servizi informatici per l’informazione dei passeggeri etc), in quanto la società Air One aveva lamentato l’imposizione di tariffe troppo elevate 2.

 

Il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato sulla controversia nel giugno del 2010 3. Nella sentenza, sono da un lato confermate le sanzioni per abuso di posizione dominante per alcuni servizi aeroportuali, nell’importo ridotto stabilito dal Tar, ed è stata riaffermata la competenza dell’Antitrust ad intervenire a tutela della concorrenza quando e misure adottate dalle autorità di controllo (nel caso particolare l’Enac) si rivelino inadeguate.

Per quanto attiene alla correttezza delle tariffe per l’utilizzo delle strutture centralizzate, per la quale il Tar aveva richiesto una nuova valutazione da parte dell’Antitrust, il Consiglio di Stato ha condiviso l’impostazione originaria dell’Agcm sull’assenza dei presupposti per la contestazione della fattispecie di abuso dominante; per questa parte, pertanto, “rivive” la decisione assolutoria dell’Autority del 2008.

 

21 settembre 2010



1 Vedi procedimento A377.
2 Cfr. la sentenza del Tar n. 9171 del 2009.
3 Vedi la sentenza n. 4016 del 2010.