Divorzi veloci, arbitrato forense, negoziazione assistita e tutela del credito.
È finalmente stato approvato da entrambe le Camere del Parlamento il famoso Decreto Legge sulla riforma della Giustizia civile. Una riforma epocale, per alcuni tratti, che introduce strumenti che spiazzano molti avvocati, come la previsione di divorzi e separazioni senza i legali direttamente in Comune. Scatta dunque la negoziazione assistita anche per coppie con figli minori o maggiorenni con handicap gravi, taglio a trenta giorni dei termini di sospensione feriale (quella che è erroneamente passata come il taglio delle ferie dei magistrati). Non è passata però la norma che introduceva la testimonianza scritta all’avvocato nelle cause civili. Ed ancora arbitrato anche per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte di appello, tranne che sui diritti indisponibili. Sono queste alcune delle novità più importanti contenute nel provvedimento licenziato a Montecitorio. Il decreto punta a togliere dalle aule dei tribunali almeno 50mila controversie scommettendo su soluzioni stragiudiziali in parte già ammesse dall’ordinamento in parte nuove. Tra le prime, gli arbitrati: nelle cause civili pendenti in primo e secondo grado le parti possono congiuntamente richiedere il procedimento arbitrale davanti a un collegio oppure a un arbitro (per le cause fino a 100mila euro di valore) scelto tra gli avvocati. Tra le seconde, quelle dal profilo più innovativo, la convenzione di negoziazione assistita con la quale le parti si accordano per cooperare a risolvere la controversia con l’assistenza dei legali. Un tentativo di negoziazione è comunque obbligatorio, prima di andare in giudizio, per le controversie sul risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti e per le richieste di di pagamento fino a 50mila euro.Per sanzionare sul piano economico l’abuso del processo viene assai limitata la discrezionalità del giudice in materia di compensazione delle spese.
È stato inoltre previsto un incremento del tasso di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale.Le cause meno complesse, per la cui decisione è sufficiente un’istruttoria semplice passeranno d’ufficio, con precedente contraddittorio anche attraverso trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, con l’obiettivo di accelerare i tempi per una pronuncia comunque impugnabile. All’ultimo secondo è spuntata una novità di tutto rilievo: l’ipotesi di una delega ai notai in materia di successioni e formazione della prova: “Sono al vaglio del dicastero le proposte del notariato tese a deflazionare il carico giudiziario attribuendo ai notai funzioni ora affidate alla giurisdizione”, annuncia il ministro della Giustizia Andrea Orlando al quarantanovesimo congresso del Notariato. Cooperazione e risoluzione Cominciamo dall’arbitrato forense. Per approfondimenti leggi “Trasferire la causa ad avvocati arbitri”. Sarà valido per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte d’appello tranne quelli che riguardano il lavoro, la previdenza e l’assistenza sociale. Il giudice trasmetterà il fascicolo al presidente del consiglio dell’Ordine forense del circondario per la nomina di uno o più arbitri. Il lodo ha valore di sentenza. La funzione di consigliere dell’Ordine forense e l’incarico arbitrale sono incompatibili. Per incentivare l’istituto è previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con decreto ministeriale. Nella negoziazione assistita le parti che non hanno adito un giudice né rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare per risolvere la controversia con l’assistenza dei legali. All’avvocato è conferito il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte all’intesa. L’accordo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Separazioni e divorzi Una particolare forma di negoziazione assistita è quella su separazioni e divorzi, anche in presenza di figli minori o portatori di handicap grave. In quest’ultimo caso, oltre al vaglio del procuratore della Repubblica si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali. I coniugi senza figli minori o portatori di handicap possono comparire davanti all’ufficiale di stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza dei legali non è in tal caso obbligatoria. L’accordo non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. È previsto un doppio passaggio dinanzi al sindaco in qualità di ufficiale di stato civile a distanza di trenta giorni in modo da favorire una maggiore riflessione da parte dei coniugi. Chi perde paga Giro di vite sul regime della compensazione delle spese: chi perde la causa deve rimborsare praticamente sempre, in modo da disincentivare l’abuso del processo. E chi non paga i debiti dovrà poi sborsare di più: aumenta dall’1% all’8,15% il tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale. Pignoramenti: la ricerca telematica dei beni del debitore Scatta la ricerca telematica dei beni da pignorare: su istanza del creditore, la dispone il presidente del tribunale, autorizzando l’ufficiale giudiziario ad accedere in via telematica alle banche dati della pubblica amministrazione, anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, Pra.Fallimenti Novità anche per fallimenti e concordati preventivi: curatore, liquidatore e commissario giudiziale hanno l’obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare. Il tutto per evitare condanne ai sensi della legge Pinto per violazione della ragionevole durata del processo.Termini feriali Ridotti i termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali è ora compreso dal primo al 31 agosto, invece che primo agosto-15 settembre. Mentre il tanto discusso taglio delle ferie dei magistrati vede, dal 2015, la durata scendere a 30 giorni
Fonte www.laleggepertutti.it