La pubblicità ingannevole sulle tariffe nel settore dell’energia

809

L’Antitrust ha sanzionato la E. ON. Energia spa  per messaggi omissivi ed ingannevoli sui contratti dei nuovi utenti

        Negli anni scorsi l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte sanzionato operatori del settore dell’energia per la scarsa trasparenza delle tariffe proposte ai consumatori 1. In tali occasioni l’Autority ha sottolineato che la liberalizzazione nel comparto dell’energia, con il proliferare di piani tariffari molto complessi e di difficile lettura, impongono agli operatori del settore una particolare diligenza, al fine di garantire una scelta consapevole da parte dei consumatori tra le diverse offerte.

 Da ultimo, in data 22 aprile 2010, l’Antitrust ha esaminato l’ampia campagna pubblicitaria realizzata tra il 2008 ed il 2009 dalla E. ON. Energia, importante società che fornisce energia elettrica e gas.
I molteplici messaggi rivolti ai nuovi utenti (aziende e clienti domestici), attraverso internet e la carta stampata, erano imperniati su due affermazioni, cui era data particolare enfasi:
– il “prezzo bloccato” per due anni;
– un “bonus energia gratis”.
Entrambi questi aspetti sono stati contestati dall’Agcm. La bolletta nel comparto dell’energia si compone infatti di tante voci, alcune delle quali sono stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e sulle quali gli operatori non hanno nessuna possibilità di incidere. Conseguentemente, il “prezzo bloccato” si riferisce solo ad una parte dei costi a carico dell’utente e non alla totalità di essi (e la società non indicava neppure l’incidenza percentuale di tali costi rispetto a quelli complesivi); analogamente, non è corretto parlare di un “bonus energia gratis”, in quanto il consumatore dovrà comunque pagare le restante voci.
Si tratta in entrambi i casi di messaggi ingannevoli e le avvertenze indicate in nota e con caratteri più piccoli non servono a sanare la scorrettezza della società che solo dopo l’apertura del procedimento ha modificato i contenuti della propria campagna pubblicitaria.
L’Agcm ha deciso una sanzione complessiva di 150.000 euro 2.
 
 

10 maggio 2010




1 Cfr. tra gli altri il procedimento PS1 del 2008 – provvedimento n. 19223 – nei confronti di Enel, Acea, Eni, Aem energia, Asm energia e ambiente, Trenta, Enia energia e Italcogim energie, nei cui confronti è stata deliberata una sanzione complessiva di 1.275.000 euro. Vedi anche il procedimento PS3477 del 2009 – procedimento 20238 – nei confronti della Azienda energetica di Bolzano, che ha ricevuto una sanzione di 70.000 euro: il tar del Lazio (sentenza n. 8263 del 2010) ha respinto il ricorso dell’Azienda.
2 Vedi i procedimenti PS2936 (provvedimento n. 21032) e PB489 (provvedimento n. 21028), pubblicati sul Bollettino dell’Agcm n. 16/2010.