La pubblicità ingannevole di attrezzature per il fitness: il caso della Tecno power

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Il Tar conferma la sanzione decisa dall’Antitrust

 

Assoutenti si è interessata più volte del carattere ingannevole della pubblicità che non danno informazioni necessarie al consumatore sui possibili rischi per la salute che possono derivare dall’utilizzo di certi prodotti: vedi la scheda generale ed il caso della Fitshop . Torniamo sull’argomento, prendendo spunto da una sentenza del Tar.

Nel 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato la Tecno Power con una multa di 73.400 euro (sulla base degli importi previsti dalla normativa all’epoca dei fatti) con riferimento alla campagna promozionale della pedana vibrante Vibro Power, effettuata nel 2006/2007 tramite inserzione pubblicitaria su una rivista e televendite 1.  

Si riportano alcuni messaggi “Il potere delle vibrazioni……..Vibro Power sollecita il 97% delle fibre muscolari contro il 45% di un normale allenamento sportivo………… 10 minuti di vibrazioni corrispondono a: 1 ora e 30 di palestra, 2 ore di tennis, 2 ore di corsa. Effetti delle vibrazioni: ….. Aumento del consumo energetico e conseguente riduzione del grasso corporeo e del peso. Riduzione degli inestetismi della cellulite, anche quella più ostinata. Netto miglioramento della circolazione………… Aumento del testosterone. Rafforzamento della struttura ossea. Aumento della flessibilità articolare. Diminuzione del dolore. Efficace trattamento contro l’osteoporosi”.

L’Agcm ha contestato l’enfasi posta nei messaggi sugli molteplicità di effetti benefici sulla forma fisica e sulla salute, alcuni dei quali non sorretti da adeguata base scientifica: in particolare non risultano provati gli effetti sulla forza muscolare, sul dimagrimento, sulla cellulite e sull’ormone della crescita. Tali affermazioni, riportate in modo categorico, sono tali da indurre in inganno tanti potenziali clienti. Inoltre, non è dato adeguato risalto ai pericoli e controindicazioni esistenti per alcune categorie di soggetti (donne in gravidanza, situazioni di trombosi acuta, malattie cardiovascolari, protesi di anche e ginocchia etc): la possibilità di acquisire tali elementi in un momento successivo (ad esempio leggendo il libretto di istruzioni) non fa venir meno l’ingannevolezza del messaggio.

Nel luglio del 2012 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società, condannata anche al pagamento delle spese2: il giudice amministrativo ha condiviso le motivazioni dell’Antitrust, sottolineando che i messaggi potevano indurre in errore la generalità dei consumatori che non siano in possesso di particolari conoscenze nel settore.

4 luglio 2012



1 Cfr. il procedimento PI6340B – provvedimento 18282 del 2008.
2 Vedi sentenza della prima sezione n. 6026 del 2012.