La pubblicità ingannevole della rete Kipoint

986

L’Antitrust sanziona la società Posteshop

   

Il 30 marzo 2010 l’Antitrust ha esaminato la pubblicità di Posteshop (società del gruppo Poste italiane) rivolta ad imprenditori che vogliono aprire un punto vendita Kipoint in franchising 1: tali centri si occupano di spedizioni, imballaggio, invio fax, e mail, vendita di prodotti di cancelleria etc  2.
Alcune società che gestiscono i punti vendita hanno contestato la veridicità del materiale pubblicitario degli anni 2007-2009, che enfatizzava l’elevato numero dei punti vendita e le possibilità di ottenere una crescita rapida del fatturato con investimenti limitati.
 
L’Agcm si è soffermata in particolare su due aspetti:
                solidità della rete dei punti vendita: “la rete Kipoint conferma un importante ritmo di crescita sia dei punti vendita che nel numero  dei clienti serviti quotidianamente”…”Il nostro obiettivo è raggiungere 130 punti vendita entro il 2008. Il mercato italiano ha ancora enormi possibilità di sviluppo per la nostra rete”. Tali messaggi sono contraddetti dai dati sul numero effettivo dei punti vendita aperti e sulla mancata indicazione dell’elevato numero di esercizi chiusi nei diversi anni.
                fatturato: nel materiale pubblicitario si fa riferimento ad un “fatturato medio di 200.000 euro”. Anche tali dati sono contraddetti dall’analisi svolta dall’Agcm, in base alla quale solo in pochi casi il fatturato è superiore a 200.000 euro mentre i rimanenti punti vendita hanno un fatturato ricompreso tra 80.000 e 90.000 euro.
Questi elementi inducono l’Autority a considerare ingannevoli i messaggi pubblicitari di Posteshop, in quanto  in grado di creare false aspettative tra i soggetti interessati e ad indurli a compere scelte commerciali che altrimenti non avrebbero fatto.
L’Antitrust ha perciò applicato una sanzione di 100.000 euro, che tiene conto anche delle perdite di bilancio di Posteshop.
 
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Posteshop, condividendo le tesi dell’Agcm e riaffermando il principio che la possibilità per l’utente di accedere ad informazioni ulteriori in un momento successivo al messaggio pubblicitario non serve a sanare l’assenza nel messaggio stesso dei requisiti di trasparenza, veridicità e completezza previsti dal codice del consumo 3.
 
Il tema affrontato in questa scheda è stato già oggetto in passato di numerose pronunce dell’Antitrust. Se vuoi saperne di più cfr. la scheda realizzata da Assoutenti sul tema più generale delle “false” offerte di lavoro (clicca qui ).
 
 
 
24 aprile 2010 (aggiornamento del 17 dicembre 2010)


1 Per franchising si intende una forma di collaborazione tra un’impresa già affermata ed un piccolo imprenditore che firma un contratto con una azienda più famosa per vendere i suoi prodotti ed avere assistenza nello svolgimento di tale attività.
2 Vedi il procedimento PB455 del 2010 – provvedimento 20951, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 13/2010.
3 Cfr. sentenza n. 36113 del 2010.