Sanzioni per complessive 300.000 euro decise dall’Antitrust nei confronti della società Xango Italia. La società rinuncia al ricorso
Nel novembre del 2010, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in seguito alle segnalazioni effettuate da alcune associazioni dei consumatori, dal Ministero della salute e dalla Federsalus, ha aperto un procedimento nei confronti della Xango Italia (società operante nel settore del commercio al dettaglio di bevande, integratori alimentari, prodotti dietetici, articoli destinati alla cura ed al benessere) con riferimento alla promozione del prodotto Xango juice.
Il 15 dicembre 2010, l’Agcm ha emesso un provvedimento cautelare volto a sospendere il reclutamento nuovi incaricati della vendita e a vietare l’attribuzione al prodotto di qualità salutistiche 1.
Il Tar ha respinto il ricorso della società nei confronti di questo provvedimento 2.
Il 13 aprile 2011 l’Antitrust ha concluso il procedimento, respingendo gli impegni assunti dalla società e sanzionando la Xango Italia con una multa di 250.000 euro 3, sulla base delle seguenti contestazioni:
– attribuzione indebita alla bevanda (un succo a base del frutto mangostina, originario della Tailandia) di proprietà salustistiche. In alcuni dei messaggi pubblicitari la bevanda è presentata come idonea a trattare disturbi del sistema nervoso (insonnia, depressione, emicrania), o, addirittura, ad affrontare alcuni disturbi molto gravi come il Morbo di Alzheimer, di Parkinson e di Crohn. Tali messaggi non sono supportati da studi e ricerche scientifiche adeguati;
– utilizzo di un sistema di commercializzazione del prodotto che presenta alcuni elementi caratteristici delle c.d. vendite piramidali, proibite dal codice del consumo. Tale sistema si basa sul coinvolgimento dei consumatori che sono spinti a far aderire alla struttura commerciale nuovi soggetti; in particolare, gli incaricati alla vendita sottoscrivono un contratto in base al quale essi sono compensati soprattutto in base al numero dei nuovi incaricati che segnalano all'azienda e non sulla base delle vendite effettuate (come avviene per le c.d. vendite multilivello, che sono legali): nel caso del Xango juice, la vendita diretta delle bevande è invece preclusa.
La società aveva inizialmente presentato ricorso al Tar, salvo poi rinunciarvi 4.
Il 21 dicembre 2011 l’Antitrust ha deliberato una ulteriore sanzione di 50.000 euro perché anche il nuovo sistema adottato dalla Xango dopo la delibera dell’aprile 2011 continuava ad avere elementi tipici dello schema piramidale: lo sforzo dei partecipanti era rivolto soprattutto alla ricerca di nuovi incaricati alla vendita, piuttosto che all’incremento delle vendite dirette. Solo ad ottobre 2011 la società ha presentato un’ulteriore versione del piano di vendite che elimina il vincolo dell’acquisto mensile obbligatorio e dei volumi minimi prima previsti 5.
Se vuoi avere maggiori elementi sulle vendite piramidali vedi questo articolo, che affronta il fenomeno più generale delle pratiche scorrette nel mercato del lavoro. Sul problema dell’enfatizzazione dei benefici per la salute pubblicizzati in molte campagne pubblicitarie leggi l’approfondimento contenuto nel numero 2 della Newsletter Guarda che ti riguarda.
16 maggio 2011 (aggiornamento del 30 maggio 2013)
1 Cfr il procedimento PS6425 – provvedimento 21917.
2 Vedi l’ordinanza n. 344 del 2011.
3 Vedi il provvedimento 22299, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 17/2011.
4 Vedi il decreto n. 12157 del 2013.
5 Vedi il provvedimento 23100, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 51/2011.