L’Antitrust ha giudicato ingannevole la pubblicità sullo spray della Medestea Research & Production spa che riduce gli stimoli della fame. Il Tar conferma la sanzione
Il 14 aprile 2010 l’Antitrust ha esaminato la campagna pubblicitaria dell’integratore alimentare “Full fast” prodotto dalla società Medestea Research & Production 1.
Si tratta di messaggi pubblicitari, della durata complessiva di circa un anno (marzo 2009-marzo 2010) realizzati attraverso diversi mezzi di comunicazione (internet, stampa, radio, telepromozioni) e volti ad enfatizzare la capacità del prodotto di ridurre gli stimoli della fame:“3 spruzzi sotto la lingua per spegnere gli eccessi di fame in pochi minuti” (da aprile 2009 tale messaggio è stato in parte modificato “3 spruzzi sotto la lingua per contrastare rapidamente gli eccessi di fame”) .
L’Agcm, sulla base del parere espresso dal ministero della salute, ha ritenuto ingannevole i messaggi sotto diversi punti di vista, qui di seguito sintetizzati:
– è contestata la capacità del prodotto “di agire direttamente e velocemente sul centro della fame e della sazietà”: il prodotto è un integratore alimentare che può coadiuvare le diete ipocaloriche ma non può avere nessun effetto specifico e diretto sui centri nervosi che regolano lo stimolo della fame, né tantomeno questo effetto può essere quantificato in termini temporali;
– l’affermazione sul carattere “rivoluzionario e innovativo” di questo prodotto (“un rivoluzionario integratore alimentare in forma di spray sublinguale”) non corrisponde al vero, in quanto gli ingredienti utilizzati sono ampiamente conosciuti e già presenti in molti integratori alimentari; né è provata la maggiore efficacia dello spray rispetto ad altre forme di somministrazione;
– viene citato un test universitario in base al quale “dopo 21 giorni il gruppo (di volontari) che ha assunto Full fast non soffre più di attacchi di fame”; tale test, in base agli elementi forniti, non è sufficiente a provare l’efficacia del prodotto;
– i messaggi descrivevano inizialmente Full fast come “Prodotto brevettato”; in realtà tale brevetto non è stato conseguito 2;
– nei messaggi non è indicata la necessità di rivolgersi ad un medico in caso di utilizzo prolungato, avvertenza presente invece nella sola confezione.
In conclusione, i messaggi tendono a creare aspettative eccessive sull’efficacia del prodotto (“Attacchi di Fame? O così o Full Fast”), che può avere invece solo un effetto coadiuvante nell’ambito di diete ipocaloriche: e ciò in contrasto con le Linee guida ministeriali che invitano a non enfatizzare i risultati ottenibili attraverso tali integratori alimentari: si tratta di un aspetto molto importante, perché occorre tener conto dell’esistenza di soggetti sensibili a messaggi che prospettano soluzioni rapide e veloci per problemi di sovrappeso che possono essere complessi da affrontare.
Per questi motivi, l’Antitrust ha deciso di applicare una sanzione di 100.000 euro.
Il 14 aprile 2011 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Medestea, condannata anche al pagamento delle spese 3.
In particolare, il giudice amministrativo sottolinea che l’Antitrust non ha negato che alcune sostanze (come la griffonia) possano avere un effetto fisiologico di attenuazione del senso di fame, ma ha affermato l’ingannevolezza di una pubblicità che enfatizza i risultati ottenibili: non è corretto, infatti, parlare di soluzione “rivoluzionaria” per “contrastare gli eccessi di fame, identificati quale principale causa di insuccesso delle diete”, senza che ci sia una documentazione scientifica adeguata a supporto di tali affermazioni.
Per un approfondimento degli interventi dell’Antitrust sui prodotti dimagranti e gli integratori alimentari, leggi la scheda contenuta nella rubrica “La pubblicità sotto la lente dell’Assoutenti” (clicca qui ).
4 maggio 2010 (aggiornamento del 14 aprile 2011)
1 Vedi il procedimento PS4025, provvedimento 21013, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 15/2010.
2 In seguito la dizione “prodotto brevettato” è stata sostituita con l’altra “domanda di brevetto depositata”; ma sul sito è rimasta invece la dizione “formula brevettata”.
3 Cfr. la sentenza n. 3253 del 2011.