La pubblicità dei dispositivi medici: il caso dei prodotti Zeropiù

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Il Tar annulla la sanzione dell’Antitrust

 

 Il 21 dicembre 2011 l’Antitrust ha esaminato i messaggi pubblicitari diffusi su internet da Starbene (società attiva nel commercio all’ingrosso e on line di integratori dietetici, prodotti erboristici, cosmetici e dispositivi medici) riguardanti 4 prodotti della Zeropiù, ciascuno costituito da una coppia di piastrine magnetiche circolari, differenziate per spessore e dimensioni, da applicare su diversi punti dell’orecchio, volti a risolvere i seguenti problemi:

perdita di peso (ZERODIET);

inibizione del desiderio di fumare (ZEROSMOKE)

sostegno della sessualità (VIGOR);

miglioramento della qualità del sonno (MORPHEO)

aumento della concentrazione (CONCENTRA).

Secondo l’Agcm, tali messaggi pubblicitari, privi peraltro della preventiva autorizzazione da parte del ministero della salute, enfatizza i benefici effetti per l’organismo dei prodotti citti, senza il supporto di una adeguata base scientifica. Nella pubblicità si parla anche di dispositivi medici “validati” dal Ministero della salute, secondo il quale tre di tali prodotti sono stati cancellati dalla banca dati dei dispositivi medici e per altri due è ancora in corso la procedura di valutazione della documentazione      1. L’Antitrust sottolinea la necessità di evitare l’impiego di espressioni in grado di suggestionare fasce ampie di popolazione attraverso promesse di effetti terapeutici non scientificamente provati e ha perciò applicato una sanzione complessiva di 120.000 euro

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della società 2. Il giudice amministrativo sottolinea che in base alla normativa vigente 3, spetta al Ministero della salute non solo l’autorizzazione per la commercializzazione di medicinali e dispositivi medici ma anche la verifica della correttezza dei relativi messaggi pubblicitari, al fine di garantire l’assenza di informazioni false o ingannevoli sulle caratteristiche dei prodotti tali da indurre in errore il consumatore e salvaguardarne così la salute. Coerentemente con l’indirizzo manifestato nei mesi scorsi del Consiglio di Stato  (leggi comunicato Assoutenti ), il Tar afferma che non è possibile affermare una competenza concorrente dell’Antitrust sui contenuti della comunicazione commerciale ed ha perciò annullato la sanzione.
 
Se vuoi approfondire il tema delle “false promesse” di aziende che tendono ad attribuire effetti salutistici non provati, leggi ad esempio le schede riguardanti Pasta Colavita o Revidox e Fish factor .
 
23 gennaio 2012 (aggiornamento del 29 luglio 2012)

 



1 Vedi il procedimento PS6300, provvedimento n. 23145, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 1/2012.
2  Cfr. sentenza n. 6962 del 2012.
3 Vedi in particolare il decreto legislativo n. 46 del 1997 e il decreto legislativo n. 219 del 2006 (medicinali).