A cura di Assoutenti Lazio
DIETRO LE RIMOZIONI “FACILI” DI AUTO BEN PARCHEGGIATE SI NASCONDONO TANTE ILLEGALITA’
CERCHIAMO DI CAPIRNE DI PIU’
Lasciate l’auto a casa. Usatela il meno possibile. Rispettate le regole. Posteggiate solo negli appositi spazi.
Quante volte abbiamo sentito ripetere questi ecologici consigli?
Chi li segue dovrebbe essere premiato, non punito. E invece no. Invece non è così. Si colpisce anche chi si attiene strettamente a queste indicazioni.
Fin troppo spesso accade che il diligente cittadino che ha posteggiato regolarmente l’auto vicino casa, evitando poi, ecologicamente, di farne uso nei giorni successivi, quando la va a riprendere non ce la ritrovi più.
Rubata? No, rimossa.
E perché rimossa, se era posteggiata bene? Ecco questo è il problema. Dietro il quale c’è anche un colossale giro di affari.
Perché si punisce l’onesto cittadino che, nel momento in cui ha posteggiato, non ha commesso alcuna infrazione? Interrogativo ancora più inquietante, a fronte della constatazione che viceversa i veicoli in seconda fila, sulle strisce pedonali, sugli scivoli delle carrozzelle, sui marciapiedi, nelle fermate degli autobus, eccetera, quasi mai vengono toccati.
E ALLORA PERCHE’ LA MIA MACCHINA E’ STATA RIMOSSA?
Il problema a monte sono i divieti di sosta temporanei che vengono istituiti per lavori stradali o per eventi di varia natura, pubblici o privati (mercatino di quartiere, fiera dell’antiquariato, fino a manifestazioni, cortei, cerimonie politiche, eccetera).
In questi casi, nonostante si sappia con abbondante anticipo del cantiere o dell’evento, nessuno di preoccupa di avvisare con altrettanto anticipo. Nascondendosi dietro il formalismo che la legge dice 48 ore, nulla si viene a sapere prima di 48 ore e un minuto.
Nessuno ignora che possono esserci motivi legittimi per stabilire un divieto di sosta temporaneo, eventualmente anche improvviso.
Nondimeno, ci sono due considerazioni da fare.
- Se si sa con anticipo, va comunicato e divulgato con altrettanto anticipo, senza aspettare l’ultimo momento del già troppo ristretto termine di legge.
- Per la polizia municipale è estremamente facile dalle targhe risalire ai proprietari, e avvertirli telefonicamente o in qualsiasi altro modo (p. es. citofono), pregandoli di spostare il veicolo. Perché non lo fanno, nonostante la legge 241/90 preveda la notifica ad personam dei provvedimenti amministrativi ai destinatari determinati dagli stessi e quindi facilmente individuabili?
In caso di divieto temporaneo, per i veicoli già parcheggiati prima di esso, ad essere violato non è il precetto di “non posteggiare”, bensì quello di “asportare il veicolo già posteggiato”.
Il precetto di “divieto di sosta” vale esclusivamente per i veicoli posteggiati successivamente all’apposizione della segnaletica, mentre, essendo esclusa la possibilità di un’applicazione retroattiva della norma, nessuna violazione può essere imputata ai conducenti che hanno posteggiato il proprio veicolo prima che il divieto di sosta sia stato adottato e reso noto. In quest’ultimo caso, il precetto cui occorre riferirsi è diverso, ed è rivolto per di più non ai conducenti bensì ai proprietari, e consiste nell’obbligo di “asportare” il veicolo entro 48 ore.
Cambiano quindi sia il contenuto che il destinatario dell’ordine.
Non un obbligo di non fare rivolto ai conducenti (di non parcheggiare), bensì un obbligo di fare rivolto ai proprietari (di rimuovere il proprio veicolo parcheggiato, entro un termine prestabilito).
Inoltre, trattandosi di provvedimento amministrativo i cui destinatari sono facilmente individuabili, trova applicazione l’articolo 21 bis della L. 241/90, che stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (tale è l’ordine di rimozione), per essere efficace, deve essere notificato ai destinatari, che possono essere facilmente individuati tramite una visura al PRA che la Polizia Locale è in grado di fare in tempo reale.
Le risposte a questi interrogativi vanno dal “vabbè, me so’ sbajato” al “levati di torno che mi serve il posteggio per il SUV blu del Sor Marchese”.
LE CAUSE?
Sciatteria, disorganizzazione, incapacità, ottusa burocrazia e arroganza del potere.
Le conseguenze per l’incolpevole cittadino sono piuttosto pesanti.
Il malcapitato, dopo il coccolone per il ritenuto furto ed avere scoperto che in realtà il veicolo è stato “solo” rimosso, va poi incontro ad una serie di grossi fastidi.
Per riprendere l’auto rimossa, bisogna arrivare presso depositi giudiziari siti nei bassifondi della Luna, non raggiungibili con il trasporto pubblico, con un interminabile viaggio, e sborsare senza fiatare somme non modiche, senza che al depositario interessi se la rimozione sia stata nel caso illegittima.
Recuperato il veicolo con consistente dispendio di tempo, soldi e salute, bisogna successivamente impugnare il verbale con ricorso al Giudice di Pace, sperando di aver fortuna col magistrato assegnatario (è successo anche che identici ricorsi per una rimozione collettiva, capitati a giudici diversi, abbiano avuto esiti diversi…)
Non basta. Poiché l’impugnazione del verbale segue un “rito speciale”, il potere del giudice è limitato all’annullamento della sanzione. Per riavere indietro i soldi sborsati, bisogna fare una seconda causa a parte. Quanti hanno la pazienza di seguire tutta la trafila? E quanti rinunciano in partenza, cosicché chi facilmente ha preso i soldi se li tiene? A quanto ammonta il giro di affari?
I CASI
Riportiamo alcuni casi limite di particolare gravità di cui ci siamo occupati.
- Un residente in centro storico, munito di permesso ZTL in regola fino
alle virgole, una mattina non trova più la macchina. Gli dicono che è stata rimossa. Viaggio in estrema periferia per riprenderla, esborso al depositario, viene a sapere che la rimozione era per sosta in ZTL. Ma come? C’era il permesso. Non lo hanno visto? Ebbene sì, non lo hanno visto e lo ammettono candidamente.
E al danno, si aggiunge la beffa dell’affermazione del Comune secondo cui “parte ricorrente poteva adire la p.a. per l’annullamento in autotutela”. In realtà non poteva. Perché il veicolo già era stato rimosso. E poi: come si annulla una rimozione già eseguita? Si riporta il veicolo nel punto esatto dove è stato illegalmente prelevato? Ma ciò non è stato fatto. Si restituisce il veicolo senza alcun pagamento di oneri? E neppure questo è stato fatto. Si rimborsa spontaneamente le somme spese per la restituzione del veicolo? Ma neppure questo ha fatto l’amministrazione, che anzi si è guardata bene dal restituire il maltolto!
Neanche un centesimo è mai stato rimborsato.
Il tutto a fronte di un “errore” pur riconosciuto!
- Un altro cittadino, assentatosi da Roma qualche giorno per motivi di lavoro, non ha più ritrovato la macchina dove l’aveva regolarmente posteggiata. Furto? Intimidazione? No, rimozione. E perché? Per ben tre cantieri stradali.
Ma quindi secondo costoro uno non ha il diritto di allontanarsi dalla propria residenza, neppure per concreti motivi di lavoro?
Verbale annullato dal giudice, ma i soldi per riprendersi la macchina non sono ancora stati restituiti.
- Un utente del trasporto pubblico, che però possiede anche un’auto che usa poco, nel riportarla a casa dopo un uso occasionale, non trovando posteggio più vicino, parcheggiava in una parallela, in uno spazio regolare all’interno delle strisce, controllando, come di consueto, la posizione regolare del veicolo dopo la manovra. Quando dopo alcuni giorni va a recuperare il veicolo, non lo trova più. Denuncia di furto; poi in sede di indagini esce fuori che la macchina sta sulla Luna. Come ci è finita? Mistero.
Recuperata la macchina, nessuna spiegazione sul motivo della rimozione. Solo dopo molte insistenze esce fuori che qualcuno aveva organizzato una festicciola riservata e aveva chiesto ed ottenuto posteggi riservati per i propri invitati.
La Determinazione Dirigenziale che ciò ha disposto è illegittima da tutte le parti. Il guaio però è che i giudici di pace sono magistrati onorari, alcune branche del diritto non le conoscono. Diritto amministrativo? Non è roba con cui bazzica abitualmente. Per cui semplicemente omette di esaminare la problematica. E il contenzioso si ingigantisce a dismisura.
CI CHIEDIAMO:
queste allegre rimozioni di veicoli regolarmente posteggiati quanto fruttano alle ditte concessionarie del servizio e ai gestori dei depositi giudiziari? Quanti cittadini ingiustamente colpiti riescono effettivamente ad ottenere un rimborso? E come incidono i vantaggi di fatto percepiti da chi chiede ed ottiene posteggi per proprie iniziative a colpi di rimozioni a danno di chi aveva regolarmente parcheggiato?
I gestori di queste operazioni si fanno arditi anzi gradassi dietro al fatto che è la legge che glie lo consente (art. 6 lettera f), quarto comma cod. strad)
Ma il punto è che anche se formalmente possono farlo, sostanzialmente è vessatorio.
Ecco, il problema è a monte.
Allora, visto che ogni anno arriva una carrettata di modifiche al codice stradale, nell’illusione di rincorrere la sicurezza stradale, nel prossimo pacchetto vogliamo inserirci anche questa: allungamento del preavviso minimo da 48 ore a 7 giorni, salvo che in altre disposizioni siano contenuti termini più lunghi, e con osservanza delle disposizioni generali sulla notifica degli atti amministrativi.
E vediamo se anche i gestori dei depositi giudiziari andranno a manifestare sotto Palazzi Chigi contro questa riforma contrastante con i loro interessi.
Vediamo nel dettaglio cosa è necessario fare nel momento in cui ci accorgiamo che la nostra auto è stata rimossa.
Fatta questa importante panoramica, cerchiamo di capire praticamente cosa dobbiamo fare quando ci accorgiamo che la nostra macchina non è più parcheggiata nel suo posto.
CHI CHIAMARE SE LA NOSTRA AUTO È STATA RIMOSSA?
La prima cosa da fare è contattare a Roma il numero del comune 060606, indicando i dati del veicolo (tipo di vettura e targa) e il luogo dove era parcheggiata. Nel caso la vettura sia stata rimossa, ci verranno fornite tutte le informazioni necessarie e i documenti da presentare per procedere al ritiro del veicolo. Sicuramente bisognerà presentarsi nel luogo presso cui è ricoverata la vettura muniti di un documento di identità in corso di validità, libretto di circolazione, regolare documento di assicurazione del veicolo valido (sperando che i consumatori si siano ricordati di prelevarli dal veicolo).
In alternativa se non ci troviamo nel comune di Roma chiamare la Polizia Municipale che ci darà lo stesso tipo di informazioni sopracitate.
QUANTO COSTA RECUPERARE IL VEICOLO RIMOSSO?
Non possiamo dare una somma precisa perché il costo che ci verrà chiesto seduta stante per recuperare il veicolo, varia a seconda della distanza tra il posto dove l’auto è prelevata e il deposito più vicino, varia la spesa relativa alla custodia del mezzo e il costo della sanzione differente a seconda del tipo di infrazione, ove ci sia effettivamente stata.
Possiamo stimare un costo che si aggira tra i 150€ e i 200€ escludendo l’Iva.
Se hai bisogno di altre informazioni non esitare a scriverci