La delibera del Comune di Roma per l’affidamento all’ATAC del servizio di trasporto pubblico: le osservazioni dell’Antitrust in materia di tutela della concorrenza

748

 Il Comune ha sessanta giorni di tempo per rimuovere le violazioni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 23 gennaio 2013, nell’ambito dell’attività di segnalazione  e consultiva affidatale dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha espresso il suo parere sulla delibera del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 47 del 15 novembre 2012 1.

Con tale provvedimento il Comune ha affidato per il periodo 1° gennaio 2013 – 3 dicembre 2019, direttamente e in esclusiva, ad ATAC S.p.A. (società controllata interamente dal Comune), tutto il servizio di trasporto pubblico comunale, ricomprendente il trasporto di superficie (bus, filobus e tram) e di metropolitana (linee A, B/B1 e C in costruzione), il servizio di gestione dei parcheggi di interscambio  e della sosta tariffata su strada, il servizio di gestione della rete delle rivendite e di commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché il servizio di esazione e di controllo dei titoli di viaggio relativi alla rete periferica di Roma TPL S.c. a r.l.

Secondo l’Antitrust, in particolare, il provvedimento non assolverebbe correttamente agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale ed integrerebbe una violazione dei principi a tutela della concorrenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.L. n. 78/09 e al D.L. n. 179/12.

L’articolo 4-bis del D.L. n. 78/09, al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, prevede che le autorità competenti, qualora non intendano procedere all’aggiudicazione del servizio mediante procedura di evidenza pubblica, avvalendosi della deroga prevista dall’art. 5 del regolamento comunitario n. 1370 del 2007, devono aggiudicare, tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica, almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell’affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo. 

L’articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/12, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, dispone che, per i servizi pubblici di rilevanza economica, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, ove previste.

Pertanto, in base a quanto disposto nel parere, il Comune di Roma Capitale dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere stesso, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza individuate. Se entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali espressi nel parere, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

 


1 Il testo del parere è pubblicato sul bollettino AGCM n. 5 dell’11 febbraio 2013.