Interessi a carico degli utenti su bollette consegnate in ritardo: esame di un caso di pratica commerciale scorretta

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Il Consiglio di Stato chiede una nuova decisione dell’Antitrust

 

Nel 2008 l’Antitrust aveva sanzionato Enel energia e Enel servizio elettrico con una multa complessiva di   420.000 euro in quanto le due società richiedevano il pagamento degli interessi di mora ai propri clienti anche nel caso in cui il mancato pagamento era dovuto al ritardo nella consegna delle fatture. I reclami degli utenti erano accettati solo se il ritardo era attribuibile alle due società, ma non nel caso in cui dipendesse dalle Poste. L’Agcm aveva giudicato scorretto far pagare le inefficienze del servizio di consegna all’utente 1.
Il Tar del Lazio ha condiviso il giudizio sul carattere scorretto del comportamento delle due società, ritenendo però troppo elevate le sanzioni, in quanto il danno per gli utenti era stato comunque molto limitato 2.
Il 14 luglio 2010 l’Antitrust ha riesaminato il caso, quantificando le sanzioni in complessivi 235.000 euro, di cui 125.000 euro ad Enel Energia e 110.000 euro a Enel servizio elettrico 3.
Nel giugno 2012 il Consiglio di Stato esamina il nuovo ricorso delle due società 4. Il massimo giudice amministrativo respinge gran parte delle argomentazioni difensive, sottolineando che nei casi segnalati dagli utenti non sono stati fornite prove documentali che dimostrassero l’assenza di danni per i consumatori, che hanno dovuto pagare somme aggiuntive per ritardi nella consegna delle bollette; d’altronde è lo stesso contratto standard che prevede questo addebito automatico, escluso solo nei casi i ritardi sono espressamente comunicati ad Enel da Poste italiane per eventi particolari ovvero sono attribuibili alle società stesse. L’interesse versato è di minima rilevanza per il singolo utente (tanto da rendere presumibile che molti cittadini non se ne accorgano ovvero non presentino reclami) ma ciò non fa venir meno la grave scorrettezza del comportamento delle due società, che si avvantaggiano per ritardi nei pagamenti di cui i diretti interessati non sono responsabili.
Al tempo stesso, il Consiglio di Stato ha annullato in parte la decisione dell’Autorità, che dovrà approfondire nuovamente l’intera vicenda, al fine di verificare quali siano le misure che le due società possono in concreto assumere per porre fine a questo meccanismo di addebito automatico, tenuto conto dell’impossibilità pratica di monitorare il recapito puntuale dell’enorme numero di bollette inviate ogni mese: ad esempio, ipotizzano i giudici, si potrebbe inserire un avviso nelle bollette, ben evidenziato, che informi l’utente della possibilità di presentare un reclamo (con modalità molto semplici) per far slittare la decorrenza del pagamento in caso di ritardi nella consegna; o, in alternativa, l’addebito potrebbe slittare a successive bollette, comunicando il ritardo registrato nel versamento all’utente interessato, ma dandogli sempre la possibilità di dimostrare di non aver ricevuto nei tempi dovuti la bolletta. 
Daremo notizia su questo sito delle future decisioni dell’Antitrust al riguardo.
 
3 agosto 2010 (aggiornamento del 13 giugno 2012)



1 Cfr. il procedimento PS1554, provvedimento 19000.
2 Vedi sentenza della I sezione del Tar del Lazio n. 5290 del 2009.
3 Cfr. il procedimento PS4627, provvedimento 21348, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 28/2010.
4 Vedi sentenza della VI sezione n. 3429 del 2012.