Illegittimo l’addebito di costi aggiuntivi per il pagamento di biglietti aerei con carta di credito

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Due nuovi casi di pratica commerciale scorretta sanzionati dall’Antitrust

 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte condannato le compagnie aeree per la scarsa trasparenza delle loro tariffe: vedi da ultimo i casi Expedia, eDreams, Opodo Italia e Air Italia (leggi qui) e quelli di  Germanwins, Bluexpress e Alitalia (vedi i casi).

Il 28 aprile 2011 l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 55.000 euro nei confronti della Wizz Air, compagnia low cost ungherese, il cui volume di affari in Italia è in forte crescita 1.

L’Agcm ha appurato che alla fine della procedura di acquisto dei biglietti aerei sul sito della compagnia, in lingua italiana (che rappresenta l’unico canale di vendita dei biglietti della Wizz), è addebitato automaticamente l’importo aggiuntivo di 5 euro per persona e per tratta in caso di pagamento con tutte le carte di credito (tranne che con la carta Wizz, che è esente da supplementi): il pagamento con tali carte di credito è lo strumento di gran lunga utilizzato dagli utenti italiani che acquistano biglietti della compagnia. Inoltre, gli accertamenti effettuati dagli uffici dell’Agcm hanno evidenziato anche difficoltà nell’effettuare pagamenti con bonifico bancario (che determina una minore spesa aggiuntiva per la prenotazione).

L’Autorithy ha ritenuto inadeguate le informazioni sull’esistenza di tali costi aggiuntivi presenti in alcune sezioni del sito internet, in contrasto con i principi di trasparenza delle tariffe aeree stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, che prevedono la promozione del prezzo reale dei biglietti, comprensivo di tutte le voci di costo.

Il 24 maggio scorso l’Antitrust ha analizzato anche il comportamento di Easyjet, compagnia aerea low cost di diritto britannico, terza compagnia in Italia per numero di passeggeri trasportati 2.

La compagnia addebita un costo aggiuntivo, variabile in relazione al tipo di carta di credito utilizzata e al numero dei biglietti acquistati, di cui il cliente ha consapevolezza solo al momento di effettuare la scelta tra le carte di credito, in quanto le tariffe sono indicate al netto di tali oneri; mentre le altre informazioni sui costi della prenotazione contenute nel sito sono giudicate “abbastanza criptiche” dall’Agcm, in quanto non consentono di conoscere con immediatezza il prezzo reale del biglietto.

Ribadisce l’Autorità che il supplemento richiesto non corrisponde a un servizio diverso e ulteriore rispetto a quello del trasporto passeggeri, ma risulta inscindibilmente connesso alle modalità di pagamento relative alla procedura di acquisto on line.

L’Agcm richiama anche il decreto legislativo n. 11/2010 sui servizi di pagamento nel mercato interno, secondo il quale “il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento”, mentre è casomai consentito applicare uno sconto nel caso di utilizzo di uno strumento di pagamento invece di un altro.

L’Antitrust osserva infine che la compagnia non fa portato elementi a supporto dell’affermazione contenuta nella home page del sito (“Risparmia on line. Effettuando la prenotazione on line stai risparmiando 9 euro a biglietto a persona”), volta a convincere l’utente della particolare convenienza economica della prenotazione on line rispetto a quella effettuata tramite i call center.

In conclusione, l’Autorità ha deliberato una sanzione di 100.000 euro, aumentata a 120.000 euro per precedenti violazioni del codice del consumo da parte della medesima società.

Il 30 maggio 2012 l'Antitrust ha deliberato nuove sanzioni a carico di  Easyjet (20.000 euro) per aver reiterato i comportamenti scorretti (l'azienda si è impegnata al completo adempimento  entro la fine del 2012) e di Wizzair (10.000 euro) per tardiva attuazione alla delibera dell'Autorità (procedimenti IP131 e IP130).

Ad aprile 2013 il Tar del Lazio ha preso atto della rinunzia al ricorso originariamente presentato da Easy jet alla prima decisione dell'Antitrust (sentenza n. 3722 del 2013).

13 giugno 2011 (aggiornamento del 12 aprile 2013)




1 Vedi il procedimento PS5667 – provvedimento n. 22345.

2 Vedi il procedimento PS6147 – provvedimento n. 22456.